E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), che interviene sulle misure di sostegno e inclusione con una revisione del reddito di cittadinanza. Importanti novità anche per le causali di legittimità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato e sugli incentivi e agevolazioni all’assunzione. Vediamo di seguito quali sono le misure in vigore dal 5 maggio 2023.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito l’Assegno di inclusione (art. 10), quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Nell’ottica di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari dell’assegno di inclusione, vengono introdotti incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione:
Tali incentivi sono riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) ed il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva (Durc) e di collocamento obbligatorio.
Sono inoltre previsti incentivi per l’attività di intermediazione svolta alle agenzie per il lavoro, patronati, enti bilaterali.
Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.
Introduzione dell’obbligo del medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione della visita di idoneità all’assunzione, la cartella sanitaria rilasciata da precedente datore di lavoro, di cui tener conto nella formulazione del giudizio di idoneità.
In caso di impedimento del medico competente, per gravi e motivate ragioni, lo stesso medico è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti, per l’adempimento degli obblighi di legge durante lo specificato periodo di assenza.
Limitatamente all’anno scolastico 2023/2024, introduzione dell’obbligo di assicurazione Inail per lo svolgimento delle attività di insegnamento/apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
In particolare, viene estesa la copertura assicurativa Inail, ad esclusione della copertura degli infortuni in itinere, a:
Viene ridotta la sanzione amministrativa applicabile in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali per la quota a carico del lavoratore.
Nel caso in cui l’importo omesso non sia superiore a 10.000 euro annui, la sanzione, in precedenza fissata in un importo compreso tra €10.000,00 e €50.000,00, viene ridotta a una volta e mezzo l’importo omesso fino a quattro volte lo stesso importo.
Viene modificata la disciplina del contratto a termine, rendendo più flessibile il regime delle causali introdotte dal cd. Decreto Dignità e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.
In particolare, in caso di contratto di durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, nonché di proroga o rinnovo, l’apposizione del termine è consentita:
Vengono introdotte semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, superando in parte le rigidità introdotte dal cd. Decreto Trasparenza.
In particolare, viene introdotta la possibilità di rinvio alla contrattazione collettiva o indicazione del relativo riferimento normativo relativamente ad alcune informazioni relative al rapporto di lavoro, quali:
In tal senso, il decreto prevede che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione nel sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendale applicati.
Introduzione di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di dodici mesi a favore dei datori di lavoro privato che effettuino, nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023 assunzioni con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, di giovani in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:
Il benefico è cumulabile con l’incentivo occupazione giovanile stabile (Legge n. 205/2017) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altri incentivi la misura è ridotta al 20%.
Per accedere al beneficio, che verrà conguagliato nelle denunce contributive mensili, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda telematica all’Inps.
Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità è previsto il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni lavoratore con disabilità di età inferiore a trentacinque anni, assunto ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68/1999, con contratto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità ed i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo verranno definite con successivo decreto ministeriale.
Elevazione dei limiti economici e dimensionali previsti delle prestazioni di lavoro occasionali di cui all’art. 54-bis D.L. n. 50/2017 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti, ovvero innalzamento a € 15.000,00 del compenso annuo complessivo per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, nonché innalzamento del limite dimensionale a 25 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato oltre il quale scatta il divieto di utilizzo di tali prestazioni.
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza applicazione sul rateo della tredicesima, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore per il periodo 01/07/2023 – 31/12/2023 è così stabilita:
Sul rateo di tredicesima, non trovando applicazione l’aumento della riduzione contributiva, continuano a trovare applicazione le misure della riduzione precedentemente previste, ovvero 2% o 3% a seconda dell’imponibile contributivo.
Limitatamente al periodo di imposta 2023, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di €3.000,00 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, risultanti fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Si considerano fiscalmente a carico i figli di età:
L’applicazione della soglia di esenzione di € 3.000,00 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore della presenza di figli fiscalmente a carico con indicazione del relativo codice fiscale.
Ai fini dell’attuazione della misura, il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente le RSU/RSA laddove presenti.
Di conseguenza per il periodo di imposta 2023, trovano applicazione due distinte soglie di non imponibilità dei cd. fringe benefits, in base alla condizione soggettiva del lavoratore:
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net