Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 detto “Decreto Liquidità” contiene nel suo impianto normativo garanzie statali su prestiti a favore delle imprese.
Il tema delle garanzie prevede due canali di accesso che sono identificati dagli art. 1 – 2 – 3 (garanzia da parte di SACE per le imprese di maggiori dimensioni e nell’ottica di internalizzazione) e art. 13 (garanzia da parte del fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese).
Si prevedono tre fasce di garanzia. La prima è Garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 Mld. La seconda è Garanzia all’80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 Mld o con più di 5 mila dipendenti in Italia. La terza prevede copertura al 70% per imprese con fatturato oltre 5 Mld. In ogni caso, l’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi: 25% del fatturato 2019 oppure il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l’impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).
L’impresa che beneficierà della garanzia (o altre imprese del medesimo gruppo) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020, sarà chiamata ad assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e dovrà inoltre rispettare una clausola made in Italy, finalizzando il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.
I prestiti vanno restituiti in sei anni, con pre-ammortamento possibile fino a due anni.
Per le imprese aventi fino a 499 dipendenti la garanzia del Fondo centrale per le PMI viene concessa gratuitamente, nella misura del 90%, con importo massimo garantito elevato a € 5 Mln e concessa su finanziamenti a 6 anni il cui importo dovrà essere inferiore:
La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate.
Sono previsti due diversi tipi di intervento statale per specifici target di aziende.
1) Il primo riguarda la garanzia statale pari al 100% concessa gratuitamente sui finanziamenti fino ad massimo € 25.000.
Le imprese di minori dimensioni, le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni che autocertifichino una riduzione dei ricavi per emergenza COVID-19 hanno la facoltà di chiedere un finanziamento bancario pari al 25% dei ricavi del 2019 con tetto massimo di € 25.000, ammortizzabile in 6 anni e con periodo di pre-ammortamento di 24 mesi (in cui vengono pagate unicamente quote interesse).
Sul finanziamento verrà applicato un tasso di interesse basso stimabile tra 1,20% ed il 2% (interesse non superiore al tasso rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni maggiorato di uno spread dello 0,20%).
2) Il secondo intervento vale per le imprese aventi fino a 499 dipendenti e ricavi fino ad € 3,2 Mln.
Le imprese possono chiedere un finanziamento fino al 25% del fatturato con importo massimo pari ad € 800 mila purché autocertifichino danni generati da COVID-19 e la garanzia statale è del 90% aumentabile al 100% con il restante 10% garantito da un CONFIDI.
Il decreto Liquidità prevede anche altre due misure importanti dal punto di vista finanziario.
Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito (assegni bancari e postali) emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Con riguardo all’assegno bancario e postale, il titolo di credito può essere pagato nel giorno della presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.
Qualora sul conto del traente non vi sia disponibilità, la sospensione opera sui termini per la presentazione al pagamento, per la levata del protesto e per la inapplicabilità della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
In tale contesto non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione e qualora l’avviso sia già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare se un titolo è pagabile (disponibilità dei fondi, mancanza di autorizzazione) e l’eventuale protestabilità del titolo verranno valutati al termine del periodo di sospensione.
E’ anche sospesa, da parte dei pubblici ufficiali, la trasmissione alle Camere di Commercio dei protesti e delle constatazioni equivalenti che sono stati levati post 09 Marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: qualora queste constatazioni siano state pubblicate le Camere di Commercio provvede alla loro cancellazione.
Il decreto liquidità specifica che possono procedere alla sospensione del mutuo prima casa accedendo al Fondo Gasparrini i lavoratori autonomi e rientrano in questa categoria anche le ditte individuali e gli artigiani.
Nel caso di mutui in ammortamento da meno di un anno, i benefici della sospensione sono concessi per un periodo di 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto liquidità.
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