Art. 18: sospensione di versamenti tributari e contributivi
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini di versamento di:
- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta;
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini di versamento di:
- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta;
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei termini di versamento delle imposte e dei contributi sopra indicati opera anche per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31/03/2019.
I versamenti così sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Restano ferme le sospensioni già previste per il mese di aprile 2020, per i soggetti di cui all’art. 61 comma 2 decreto legge n. 18/2020, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui sopra, e per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 per i soggetti di cui all’art. 61 comma 5 decreto legge n. 18/2020.
Art. 22: disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Viene prorogato al 30/04/2020 il termine di consegna delle certificazioni uniche 2020, e comunque non verrà applicata alcuna sanzione in caso di invio telematico delle certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate se effettuato entro il 30/04/2020.
Art. 35: pin Inps
Fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31/07/2020, l’Inps è autorizato a rilasciare le credenziali per accesso ai servizi telematici in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto o riconoscimento facciale da remoto una volta cessata la situazione emergenziale.
Art. 41: disposizioni in materia di lavoro
Le disposizioni di cui all’art. 19 d.l. 18/2020 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) sono estese anche ai lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020.
Le disposizioni di cui all’art. 22 d.l. 18/2020 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga) sono estese anche ai lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020.
Le domande di Cassa integrazione in deroga sono esenti da imposta di bollo.
Aggiornamento dopo la conversione in legge n 40/2020 in vigore dal 06/06/2020
Art. 29 bis: obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di adozione delle misure a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori previsto dall’art. 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni nonché l’adozione ed il mantenimento delle misure contenute nel protocollo del 24/04/2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, e negli altri protocolli e linee guida delle Regioni o della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per maggiori informazioni: Area Lavoro Confartigianato