EMERGENZA CORONAVIRUSFISCALE
Decreto Liquidità: sintesi dei provvedimenti in materia fiscale

Art. 20: acconti IRPEF / IRES / IRAP 2020

Relativamente all’anno 2020 sarà possibile versare gli acconti delle imposte dirette (IRPEF/IRES/IRAP) per un importo non inferiore all’80% senza essere sanzionati .

Art. 23: proroga validità dei certificati di affidabilità fiscale

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale  emessi entro il 29.2.2020 dall’Agenzia

delle Entrate ( nell’ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. con “prevalente utilizzo di manodopera” , superiori a 200.000 euro di valore complessivo), conservano validità fino al 30.6.2020.

Questi certificati servono alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici per “sfuggire” ai nuovi obblighi introdotti in materia di ritenute nell’ambito dei suddetti contratti che impone alle imprese committenti di rivestire la qualifica di sostituto di imposta per le imprese  appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici  ed operare per loro conto le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Art. 26: imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Per semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di

importo superiore a € 77,47 “senza IVA” è stato riformulato il comma 1-bis dell’art. 17, DL n. 124/2019 che ora prevede:

  • nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.7, (entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre);
  • se l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre va effettuato entro il 20.10, ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).

Art. 30: credito di imposta per acquisto di dispositivi di protezione

Il “Decreto Cura Italia”, ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Il Decreto in esame estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese:

  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori

dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Attenzione: un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

 

Scarica il decreto Liquidità

Per maggiori informazioni: Area FIscale Confartigianato