EMERGENZA CORONAVIRUSALIMENTARE
Decreto regionale 26 aprile: riparte l’asporto per il settore alimentare

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività anche artigianali (rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o interdetto l’accesso) a decorrere dal 27 aprile , oltre al servizio della consegna a domicilio, potranno consentire ai clienti il ritiro dei prodotti ordinati presso i locali dell’impresa , nel rispetto di tutte le modalità che consentano di evitare gli assembramenti quali:

  • i clienti dovranno ordinare i prodotti on-line o per via telefonica;
  • gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo;
  • dovrà essere garantito il rispetto delle misure di prevenzione prescritte:
  1. il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro;
  2. l’uso obbligatorio della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale (dovrà essere il datore di lavoro a fornire le mascherine);
  3. detergersi le mani prima dell’accesso al posto di lavoro e nei diversi momenti dell’attività lavorativa e, ove compatibili con l’attività, indossare guanti monouso;
  4. l’accertamento da parte del datore di lavoro, tramite idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, che questi non abbia febbre o altri sintomi influenzali; deve inoltre informare tutti i lavoratori delle misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi;
  5. la garanzia della sanificazione degli ambienti , con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, e degli impianti di areazione;
  6. il posizionamento, ove possibile, di pannelli di separazione sui banchi e sulle casse;
  7. la concessione dell’ingresso solo alla clientela in possesso di mascherina, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
  8. l’apposizione all’ingresso del locale di dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso e idonei cartelli per avvisare la clientela del necessario rispetto della distanza di 1,8 metri).
Decreto Regionale 26 04 2020