Art. 23 D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, come modificato dal D.L. n. 34/2020 – Inps circolare n. 73/2020
Il D.L. n. 34/2020 ha apportato modifiche all’art. 23 D.L. n. 18/2020, ampliando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale Covid-19 e del bonus baby sitting dal 05/03/2020 al 31/07/2020 nonché la durata del congedo parentale a 30 giorni complessivi e del bonus baby sitting a € 1.200 totali.
Inoltre, relativamente al bonus, ferma restando la modalità di fruizione del beneficio tramite libretto di famiglia, è prevista la possibilità alternativa di optare, in tutto o in parte, per l’utilizzo del beneficio a copertura di spese per comprovata iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per infanzia, a servizio socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrati o innovativi per prima infanzia.
L’Inps, alla luce delle modifiche apportate, è intervenuto con i seguenti chiarimenti:
ALTERNATIVITA’ RISPETTO AL CONGEDO PARENTALE
Fermo restando che il bonus baby sitting/centri estivi e il congedo parentale covid sono due misure incumulabili ovvero l’una è alternativa all’altra, il limite complessivo del bonus baby sitting/centri estivi di € 1.200 deve essere verificato tenendo conto sia dell’importo del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell’emergenza, sia del congedo covid eventualmente già richiesto ed autorizzato in detta fase.
In proposito si possono verificare tre casi:
- il richiedente del bonus, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo covid;
- il richiedente del bonus ha presentato precedentemente richiesta del congedo covid autorizzato per un periodo fino a 15 giorni;
- il richiedente del bonus ha presentato precedentemente richiesta del congedo covid autorizzato per un periodo superiore a 15 giorni.
In tal caso occorre procedere nel seguente modo:
- il richiedente potrà beneficiare dell’importo massimo spettante a titolo di bonus baby sitting/centri estivi pari a € 1.200,00;
- il richiedente potrà beneficiare dell’importo residuo pari a € 600,00, ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo parentale covid non fruiti fino al massimo di 15 giorni;
- il richiedente non potrà beneficiare di alcun bonus, fermo restando la possibilità di presentare domanda per eventuali giorni residui di congedo parentale covid non fruiti fino al massimo di 30 giorni.
Inoltre, non è possibile rinunciare ai periodi di congedo covid effettivamente fruiti, così come non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo covid dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
GENITORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Si ricorda che il bonus baby sitting/centri estivi non possono essere fruiti se l’altro genitore è in congedo Covid, disoccupato, non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito per sospensione/cessazione attività lavorativa.
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione orario di lavoro, per cui continua a prestare l’attività lavorativa a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del bonus.
SMART WORKING
Considerato che lo smart working è un modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, il bonus baby sitting/centri estivi spetta anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore.
MATERNITA’ – FERIE – CONGEDO PARENTALE
Il bonus baby sitting/centri estivi spetta anche in caso di congedo maternità, ferie e congedo parentale.
RAPPORTI FAMILIARI
Non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (es. genitore non convivente, separato, divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby sitting remunerate mediante il bonus.
MODIFICA/ANNULLAMENTO PRESTAZIONI LIBRETTO DI FAMIGLIA
Ai fini del bonus baby sitting, le prestazioni svolte possono essere comunicate tramite l’apposita piattaforma nel sito Inps entro il 31/12/2020. Essendo inserite a consuntivo, ovvero dopo il loro effettivo svolgimento, non possono essere revocate/modificate, pertanto una volta comunicate ne viene disposto il pagamento e sono immodificabili.
BONUS PER CENTRI ESTIVI
Tale bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste Italiane a favore del richiedente, secondo la modalità di pagamento indicata all’atto della domanda.
Il titolare del conto associato all’Iban indicato all’atto della domanda dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
All’atto della domanda, il richiedente deve allegare la documentazione attestante l’iscrizione al centro estivo (es. fattura, ricevuta di pagamento o di iscrizione), indicando i periodi di iscrizione del minore non oltre la data del 31/07/2020, con un minimo di durata di una settimana e l’importo della spesa da sostenere.
Nella domanda deve altresì essere indicato il codice fiscale/partita iva del centro estivo/struttura prescelta e la tipologia di struttura secondo l’elenco indicato.
Possono essere presentate più domande in caso di periodi diversi di iscrizione, anche presso diverse strutture.