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Decreto Rilancio: le novità in materia Fiscale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 19.05.2020 N. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni. Di seguito una sintesi realizzata da Confartigianato contenente le novità in materia Fiscale.

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’Irap

In ambito Irap, niente versamento né del saldo 2019 né della prima rata dell’acconto 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del “decreto Rilancio” (vale a dire, nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), hanno realizzato/percepito ricavi/compensi fino a 250 milioni di euro, con l’eccezione delle banche e degli altri enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle amministrazioni ed enti pubblici, ai quali non si applica la disposizione agevolativa.

 

Art. 27 – Contributo a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo .

Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

 

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

 

Art. 38 co. 7-9 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

Introdotto un regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi innovative: per le somme versate al capitale sociale di uno o più di tali soggetti, direttamente o tramite Oicr che investono prevalentemente in essi, spetta una detrazione d’imposta del 50 per cento. 100mila euro annui, l’investimento massimo detraibile. Questo va mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione anticipata, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto, maggiorato degli interessi legali.

 

Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento

Ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi (“super ammortamento”), è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la loro consegna, sempre che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo (articolo 1, Dl 34/2019).

 

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 01.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

INTERVENTI ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

 

COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETRICI

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

 

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
    • effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
    • effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

 

Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico, è istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta pari al 60% dei costi – fino a 80mila euro – sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l’acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

 

Art. 124 – Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Azzerata l’Iva sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell’epidemia da coronavirus (successivamente, si applicherà l’aliquota del 5%).

Tra i beni interessati:

  • mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3;
  • abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici);
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro.

È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti (articolo 19, Dpr 633/1972).

 

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo del settore, un credito d’imposta, fino a un massimo di 60mila euro (nel limite complessivo di 200 milioni di euro), pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

 

Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Slittano al 16 settembre 2020, con possibilità di frazionamento fino a un massimo di quattro rate mensili a partire dallo stesso 16 settembre, i versamenti già sospesi dal decreto “Liquidità” (articoli 18 e 19, Dl 23/2020), nonché gli adempimenti e i versamenti sospesi dall’ articolo 5 del Dl 9/2020.

 

Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Identico slittamento al 16 settembre 2020, con possibilità di frazionamento fino a un massimo di quattro rate mensili a partire dallo stesso 16 settembre, anche per i versamenti sospesi dal decreto “Cura Italia” (articoli 61 e 62, Dl 18/2020).

 

Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Prorogata fino al 1° gennaio 2021 la “moratoria” delle sanzioni (articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015) per gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico (ovvero ad adattare il vecchio misuratore fiscale) per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate) e ad assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24, Dpr 633/1972). Slitta al 1° gennaio 2021 anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015).

 

Art. 141 – Lotteria dei corrispettivi

Conseguentemente al rinvio dell’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico, è differito di sei mesi, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, anche l’avvio della “lotteria dei corrispettivi”, l’estrazione a sorte di premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico per l’invio dei dati (articolo 1, comma 540, legge 232/2016).

 

Per maggiori informazioni: Area Fiscale Confartigianato

 

Leggi anche: Decreto Rilancio – provvedimenti per datori di lavoro