CORONAVIRUSLAVORO
Decreto Rilancio: provvedimenti per datori di lavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 19.05.2020 N. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni. Di seguito una sintesi realizzata da Confartigianato contenente le modifiche apportate al Decreto Cura Italia D.L. n. 18/2020 e al Decreto Liquidità D.L. n. 23/2020 e le novità introdotte di interesse per i datori di lavoro.

 

Art. 19 d.l. 18/2020 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (CIGO – FSBA – FIS)

Viene ampliata la durata massima del periodo di sospensione/riduzione orario:

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 01/09/2020 al 31/10/2020. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 01/09/2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Ai fini della procedura di richiesta dei trattamenti di cassa integrazione ed assegno ordinario, è stata ripristinato l’obbligo del datore di lavoro di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali da svolgere anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 30/04/2020 è fissato al 31/05/2020.

Viene precisato che ai beneficiari dell’assegno ordinario e limitatamente alla causale “emergenza covid-19” spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni di lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

 

Art. 22 d.l. 18/2020 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Viene ampliata la durata massima del periodo di sospensione/riduzione orario:

Ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) per i quali non trovano applicazione le tutele vigenti in materia di sospensione/riduzione attività per i lavoratori dipendenti, sono riconosciuti trattamenti di cassa integrazione in deroga per la durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 01/09/2020 al 31/10/2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 01/09/2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Ai fini dell’accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga l’esclusione dall’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali è applicabile ai datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (eliminata estensione ai datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica).

 

Art. 23 d.l. 18/2020 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e i lavoratori autonomi per emergenza COVID-19

Vengono modificati la durata del congedo per genitori di figli di età non superiore a 12 anni e il periodo di fruizione dello stesso: Per l’anno 2020 a decorrere dal 05/03/2020 e sino al 31/07/2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli di età non superiore a 12 anni (limite di età non applicabile in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale) hanno diritto di fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione; tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Viene modificato il comma 6 prevedendo che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato di figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Viene incrementato l’ammontare del bonus baby sitting alternativo al congedo parentale e viene ampliata la modalità di utilizzo dello stesso: i lavoratori genitori di figli di età inferiore a 12 anni o di figli disabili indipendentemente dall’età possono fruire, in alternativa al congedo, di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, erogato mediante libretto di famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

 

Art. 24 d.l. 18/2020 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104

Vengono aggiunti ulteriori complessive 12 giornate coperte da contribuzione figurativa per assistenza familiare disabile ai sensi della legge 104/92 usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

Art. 26 d.l. 18-2020 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Fino al 31/07/2020 (in precedenza 30/04/2020) ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92 nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

 

Art. 46 d.l. 18/2020 – Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

E’ esteso a 5 mesi (in precedenza era 60 giorni) dal 17/03/2020 il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo avviate dopo il 23/02/2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Viene inoltre previsto che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23/02/2020 al 17/03/2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 d.l. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento, In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

 

Art. 103 d.l. 18/2020 – Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza  

Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validità  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31/07/2020, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Si ricorda che i permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Sono  prorogati fino al medesimo termine anche:

  • i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro subordinato non stagionale;
  • le autorizzazioni al soggiorno;
  • i documenti di viaggio;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
  • la validità dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

 

Art. 83 – Sorveglianza sanitaria

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus covid-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

L’inidoneità alla mansione accertata per i motivi di cui sopra non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

 

Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 d.l. 18/2020 per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data di entrata in vigore del decreto 19/05/2020, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000.

Ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto 19/05/2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000.

Ai lavoratori autonomi già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’art. 28 d.l. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’art. 29 d.l. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto 19/05/2020.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto 19/05/2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto 19/05/2020.

Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 d.l. 18/2020, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a € 500.

E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a € 600 per ciascun mese alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/01/2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/01/2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/02/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23/02/2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23/02/2020 alla gestione separata Inps con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 e titolari di partita iva attiva e iscritti alla gestione separata alla data del 23/02/2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti sopra elencati alla data di presentazione della domanda non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente;
  • titolari di pensione.

Ai lavoratori dello spettacolo, compresi quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito non superiore a € 35.000, è erogata un’indennità di € 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

Decorsi 15 giorni dalla data del 19/05/2020 di entrata in vigore del decreto si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui agli art. 27 (professionisti e collaboratori coordinati e continuativi), 28 (lavoratori autonomi), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (lavoratori del settore agricolo), 38 (lavoratori dello spettacolo) d.l. 18/2020 relativa al mese di marzo 2020.

 

Art. 85 – Indennità per i lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici, che non siano conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23/02/2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a € 500 per ciascun mese.

Tale indennità non è cumulabile con  le indennità di cui agli art. 27 (professionisti e collaboratori coordinati e continuativi), 28 (lavoratori autonomi), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (lavoratori del settore agricolo), 38 (lavoratori dello spettacolo) d.l. 18/2020, con il reddito di emergenza e  con il reddito di cittadinanza, e non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

L’’indennità è erogata dall’Inps in unica soluzione, previa domanda.

 

Art. 90 – Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi in materia di sicurezza, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l’intero periodo di fruizione, i datori di lavoro del settore privato comunicano telematicamente al Ministero del Lavoro in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

 

Art. 92 – Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 30/04/2020 sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27-28-29-30-38-44 d.l. 18/2020 e artt. 84-85-98 del presente decreto.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

Art. 93 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga all’art. 21 d.lgs. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23/02/2020 anche in assenza delle causali richieste dall’art. 19 comma 1 d.lgs. n. 81/2015.

 

Art. 103 – Emersione di rapporti di lavoro

Per favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’unione Europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare apposita istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. In caso di cittadini stranieri, devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’08/03/2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente a tale data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’08/03/2020.

Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, tali soggetti devono risultare presenti nel territorio nazionale alla data dell’08/03/2020 senza che se ne siano allontanati dalla medesima data e devono aver svolto attività di lavoro nei settori indicati antecedentemente al 31/10/2019. Se al termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori indicati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L’emersione si applica ai seguenti settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacultura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che nel imitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L’istanza deve essere presentata dal 01/06/2020 al 15/07/2020 con le modalità che verranno stabilite da apposito decreto interministeriale, previo pagamento di un contributo forfetario di € 500 per ciascun lavoratore in caso di emersione lavoro irregolare, e di un ulteriore contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, e di € 130 in caso di richiesta di permesso soggiorno temporaneo per stranieri con permesso scaduto.

 

Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi ai sensi dell’art. 18 commi 1-2-3-4-5-6 d.l. n. 23/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.

 

Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61-62 d.l. 18/2020

I versamenti sospesi relativamente ai soggetti di cui all’art. 61 commi 1-2 d.l. n. 18/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.

I versamenti sospesi ai sensi dell’art. 61 comma 5 d.l. n. 18/2020 (federazioni sportive, associazioni sportive, ecc.) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.

I versamenti sospesi relativamente ai soggetti di cui all’art. 62 comma 2 d.l. n. 18/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.

 

Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto 19/05/2020 ed il 31/08/2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre  indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovute essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente al 19/05/2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione al giudice dll’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19/05/2020 e restano definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme accreditate, anteriormente a tale data, all’agente della riscossione e agli altri soggetti sopra indicati.

 

Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Differimento al 31/08/2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 31/08/2020 (in precedenza tale termine era stato fissato al 31/05/2020).

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’08/03/2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31/08/2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10/12/2020.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

AGGIORNAMENTO: LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

 

Art. 72 – Modifiche agli art. 23 e 25 d.l. n. 18/2020 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Viene esteso il termine del periodo di fruizione del congedo parentale Covid della durata massima di 30 giorni per i lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni dal 05/03/2020 e fino al 31/08/2020 e viene introdotta la possibilità di fruizione frazionata anche in forma oraria, esclusivamente per i periodi dal 19/07/2020.

In proposito l’Inps con messaggio n. 2902/2020 comunica che è stata aggiornata la procedura  per la presentazione on line della domanda di congedo Covid per la richiesta dei congedi fino alla data del 31/08/2020, mentre verrà successivamente implementata per la richiesta in misura oraria.

 

Art. 81 – Modifiche all’art. 103 d.l. n. 18/2020 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Viene abrogato l’art. 103 comma 1 d.l. n. 18/2020 che stabiliva che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservassero la loro validità fino al 15/06/2020.

A seguito di tale abrogazione, per i Durc trova applicazione il regime di proroga previsto dall’art. 103 comma 2 d.l. n. 18/2020, in base al quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31/07/2020).

 

Art. 90 – Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, oltre che ai lavoratori genitori di figli di età inferiore a 14 anni, è riconosciuto anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

Art. 93 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato

Il termine dei contratti di apprendistato di 1° (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica) e 3° livello (di alta formazione o di ricerca) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per effetto di tale disposizione, viene introdotta una proroga ex lege, imponendo un obbligo per il datore di lavoro di prorogare il termine inizialmente previsto.

Si ritiene che trattandosi di una proroga obbligatoria, essa sia in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di tempo determinato, quali numero massimo proroghe, durata massima, cessazione dell’esigenza temporanea in caso di causali quali quelle sostitutive; opportuni chiarimenti ministeriali in merito.

 

Art. 103 – Emersione di rapporti di lavoro

Prorogato al 15/08/2020 il termine, inizialmente fissato al 15/07/2020, per la presentazione delle domande di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e di regolarizzazione del permesso di soggiorno.

 

Per maggiori informazioni: Area Lavoro Confartigianato

 

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