Proroga al 10/12/2020 del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770) relativa all’anno di imposta 2019.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al periodo dal 16/11/2020 al 31/01/2021 possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per Covid-19, per una durata massima di sei settimane.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati con causale Covid-19, collocati anche parzialmente successivamente al 15/11/2020, sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal presente decreto.
Le sei settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previsto dal cd. Decreto Agosto, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati da misure restrittive di cui al dpcm 24/10/2020.
I datori di lavoro che beneficiano di questo ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari a:
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019,o appartengono ai settori interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm 24/10/2020.
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
I datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto ristori possono fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi Inail, per un periodo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
DIVIETO LICENZIAMENTI
Fino al 31 gennaio 2021 prosegue il “blocco dei licenziamenti”, restando precluso:
Fino al 31 gennaio 2021 continuano a rimanere sospese:
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano:
I datori di lavoro del settore privato, con sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive disposte dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO contenuti nell’Allegato 1 del Decreto, possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (scad. 16/12/2020).
Il pagamento dei contributi e premi sospesi potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.
Erogazione indennità una tantum di 1.000 euro a favore di:
Erogazione indennità omnicomprensiva di 1.000 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che alla data di presentazione della domanda non devono essere né titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, né titolari di pensione:
Erogazione di un’indennità omnicomprensiva di 1.000 euro a favore di:
Erogazione di un’indennità pari a 1.000 euro a favore di:
Le suddette indennità:
sono erogate dall’Inps previa presentazione della domanda.
Estensione della possibilità di ricorrere al lavoro agile per genitori di figli minori di 16 anni (precedentemente fino a 14 anni) oltre che in caso di quarantena per contatti scolastici, per contatti avvenuti durante lo svolgimento di attività sportive e di lezioni di musica o lingua, anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa ad essa, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni.
Per tali periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa e coperti da contribuzione figurativa. Il congedo per quarantena può essere fruito fino al 31/12/2020. Considerato che la norma fa riferimento per il congedo solo al contatto avvenuto nell’ambito del plesso scolastico, sembra che la possibilità di accedere al congedo indennizzato per quarantena spetti solo nel caso appunto di contatto stretto in ambito scolastico, e non anche agli altri casi di contatto stretto in ambito sportivo e lezioni musicali e linguistiche. Si attendono in proposito chiarimenti, in quanto invece potrebbe trattarsi di un refuso nel testo normativo.
In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce della modalità di lavoro agile o congedo per quarantena o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra previste.
Area LAVORO di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.