ART. 10 – Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Proroga al 10/12/2020 del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770) relativa all’anno di imposta 2019.
ART. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamenti. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al periodo dal 16/11/2020 al 31/01/2021 possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per Covid-19, per una durata massima di sei settimane.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati con causale Covid-19, collocati anche parzialmente successivamente al 15/11/2020, sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal presente decreto.
Le sei settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previsto dal cd. Decreto Agosto, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati da misure restrittive di cui al dpcm 24/10/2020.
I datori di lavoro che beneficiano di questo ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari a:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019,o appartengono ai settori interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm 24/10/2020.
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
I datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto ristori possono fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi Inail, per un periodo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
DIVIETO LICENZIAMENTI
Fino al 31 gennaio 2021 prosegue il “blocco dei licenziamenti”, restando precluso:
- l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4,5 e 24 della Legge n. 223/1991);
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (di cui all’articolo 3 della Legge n. 604/1966).
Fino al 31 gennaio 2021 continuano a rimanere sospese:
- le procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano:
- in caso di licenziamento per cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
I datori di lavoro del settore privato, con sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive disposte dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO contenuti nell’Allegato 1 del Decreto, possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (scad. 16/12/2020).
Il pagamento dei contributi e premi sospesi potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.
Art. 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Erogazione indennità una tantum di 1.000 euro a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, ivi compresi i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Ristori) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, purché non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 29/10/2020.
Erogazione indennità omnicomprensiva di 1.000 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che alla data di presentazione della domanda non devono essere né titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, né titolari di pensione:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020;
- lavoratori autonomi privi di partita Iva, che, nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 c.c., che non abbiano un contratto in essere alla data del 29/10/2020, ed iscritti alla gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita iva attiva e iscritti alla gestione separata alla data del 29/10/2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Erogazione di un’indennità omnicomprensiva di 1.000 euro a favore di:
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità alla data del 29/10/2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Erogazione di un’indennità pari a 1.000 euro a favore di:
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01/01/2019 al 29/10/2020 al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione, o con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 01/01/2019 al 29/10/2020, cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro.
Le suddette indennità:
- non sono cumulabili tra loro;
- non sono cumulabili con le due ulteriori quote di Reddito di emergenza previste dal Decreto Ristori;
- non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali;
sono erogate dall’Inps previa presentazione della domanda.
Art. 21 bis – Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
Estensione della possibilità di ricorrere al lavoro agile per genitori di figli minori di 16 anni (precedentemente fino a 14 anni) oltre che in caso di quarantena per contatti scolastici, per contatti avvenuti durante lo svolgimento di attività sportive e di lezioni di musica o lingua, anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa ad essa, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni.
Per tali periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa e coperti da contribuzione figurativa. Il congedo per quarantena può essere fruito fino al 31/12/2020. Considerato che la norma fa riferimento per il congedo solo al contatto avvenuto nell’ambito del plesso scolastico, sembra che la possibilità di accedere al congedo indennizzato per quarantena spetti solo nel caso appunto di contatto stretto in ambito scolastico, e non anche agli altri casi di contatto stretto in ambito sportivo e lezioni musicali e linguistiche. Si attendono in proposito chiarimenti, in quanto invece potrebbe trattarsi di un refuso nel testo normativo.
In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce della modalità di lavoro agile o congedo per quarantena o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra previste.
Area LAVORO di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.