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Decreto ristori quater: in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Ristori-quater con lo spostamento della scadenza del versamento dell’acconto al 10 dicembre già annunciato dal comunicato stampa del Mef 269 del 27 novembre.

La scadenza originaria di lunedì 30 novembre per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito dovuto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione viene differita con una mini-proroga di 10 giorni, al 10 dicembre. Sono pertanto esclusi i soggetti non titolari di partita Iva i quali lunedì prossimo dovranno versare l’acconto dovuto.

Oltre alla mini proroga il decreto di Agosto e il Ristori bis hanno previsto il differimento del termine di versamento del secondo acconto per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale: in particolare l’articolo 98 del Dl 104/2020 stabilisce che il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro è prorogato al 30 aprile 2021. Possono beneficiare del differimento anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario o quello di vantaggio e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) aventi i requisiti Isa.

Tale proroga viene concessa solo ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Successivamente l’articolo 6 del Dl 149/2020 (Ristori-bis) differisce, sempre al 30 aprile 2021, il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap in scadenza al 30 novembre eliminando il riferimento al calo del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020 per le imprese interessate dalle misure restrittive previste dal Dpcm del 3 novembre 2020 che ha determinato la chiusura o la limitazione delle attività nelle zone rosse oltre ai ristoratori anche se ubicati nelle zone arancioni.

Pertanto il termine di versamento del secondo acconto dei soggetti Isa, operanti nei settori economici individuati dai codici Ateco ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto Ristori-bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse e i soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle aree arancioni, viene differito al 30 aprile 2021.

Oltre alle proroghe il comunicato stampa del Mef 269 del 27 novembre anticipa una più ampia proroga per tutte le imprese (anche non Isa) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro. L’articolo 1 della bozza del decreto Ristori-quater prevede per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al primo semestre 2019, il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap viene prorogato al 30 aprile 2021.

Le bozze circolate del decreto Ristori-quater superano di fatto l’articolo 6 del Dl 149/2020 (Ristori bis) estendendo la proroga anche alle imprese e ai lavoratori autonomi (anche non Isa) che operano nei settori economici individuati dai codici Ateco compresi negli Allegati 1 e 2 al Dl 149/2020 aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree «rosse» e agli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree «arancioni» a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (anche superiore ai 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Il differimento della seconda rata dell’acconto al 30 aprile 2021, ha un effetto finanziario positivo perché consente di non pagare l’acconto a molti contribuenti alle prese con le sospensioni dell’attività o a coloro che hanno subito un calo del fatturato rilevante e consente inoltre di calcolare l’importo dovuto con il metodo previsionale a posteriori quindi dopo aver determinato l’imposta dovuta per l’anno 2020.

Per tutti gli altri contribuenti che non possono usufruire del differimento del secondo acconto ad aprile 2021 rimane comunque la possibilità di ridurre comunque l’acconto dovuto al 10 dicembre ricordando che l’articolo 20 del Dl 23/2020 ha introdotto un margine di tolleranza del 20 per cento (senza applicazione di sanzioni e interessi) in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze definitive della dichiarazione dei redditi e dell’Irap.