Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 33/L alla G.U. 14.9.2020, n. 228 la Legge 11.9.2020, n. 120 di conversione del DL n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Art. 8, commi 5 e 6: CAUSA DI ESCLUSIONE PROCEDURA D’APPALTO PUBBLICO
Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), un operatore è escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in merito al pagamento di imposte / tasse / contributi previdenziali. In particolare, per:
- gravi violazioni, si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte / tasse di importo superiore a € 5.000;
- violazioni definitivamente accertate, si intendono quelle contenute in sentenze / atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, si intendono quelle ostative al rilascio del DURC.
È confermata la modifica apportata al citato comma 4 dal Decreto in esame, in base al quale la stazione appaltante può escludere un operatore dalla partecipazione a una procedura d’appalto, anche nel caso in cui sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte / tasse / contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione (come sopra definita).
L’esclusione non opera qualora l’operatore abbia pagato / si sia impegnato a pagare le imposte / contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario / previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento / impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Le nuove previsioni si applicano alle procedure i cui bandi / avvisi sono pubblicati dal 16.9.2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi / avvisi, alle procedure in cui, alla stessa data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte / preventivi.
Art. 24: ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI / DOMICILIO DIGITALE
Con l’intento di semplificare e favorire l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo utilizzo del diritto all’uso delle tecnologie digitali, con la modifica del D.Lgs. n. 82/2005 è previsto, in particolare:
- l’utilizzo, a decorrere dal 28.2.2021, delle identità digitali / carta d’identità elettronica da parte delle Pubbliche amministrazioni per l’identificazione dei cittadini per l’accesso ai propri servizi in rete;
- l’utilizzo dei servizi della Pubblica amministrazione in rete tramite applicazione su dispositivi mobili (applicazione IO);
- il divieto, a decorrere dalla predetta data, di rilasciare / rinnovare credenziali per l’identificazione / accesso ai propri servizi in rete diverse da SPID / carta d’identità elettronica / carta nazionale dei servizi (CNS);
- che nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli “ordinistici”, iscritti in Elenchi / registri tenuti dalla Pubblica amministrazione e istituiti con legge dello Stato.
Art. 37: COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE
L’art. 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da parte dei seguenti soggetti:
- professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);
- imprese costituite in forma societaria (società di persone, società di capitali, ecc.);
- Amministrazioni pubbliche.
A seguito di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l’obbligo della PEC è stato esteso alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese / Albo delle imprese artigiane.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa tale obbligo “generalizzato” è rimasto “largamente inattuato” e pertanto, il Decreto in esame al fine di darne effettiva attuazione, ha disposto che entro l’1.10.2020 le società / imprenditori individuali devono dotarsi e comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale.
Art. 40, comma 12-ter: BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Come disposto dall’art. 2492, C.c. nei 90 giorni successivi all’iscrizione del deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese, ogni socio può proporre reclamo reclamo, il Cancelliere comunica la notizia telematicamente al Registro delle Imprese ai fini dell’annotazione.
È altresì previsto che lo stesso, entro 5 giorni, trasmette al Registro delle Imprese un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo per l’annotazione.
ISCRIZIONE DELLA CANCELLAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE
Come disposto dall’art. 2495, C.c., i liquidatori, approvato il bilancio finale di liquidazione, devono cancellare la società dal Registro delle Imprese.
In sede di conversione è stato previsto che decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per proporre reclamo ai sensi del predetto art. 2492 (90 giorni), il Registro delle Imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia da parte del Cancelliere della presentazione di reclami.
Art. 40-bis: POS UNICO BUONI PASTO ELETTRONICI
In sede di conversione, ai sensi del nuovo comma 6-bis dell’art. 144, D.Lgs. n. 50/2016, agli esercizi convenzionati (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.) è “garantito” l’utilizzo di un unico terminale di pagamento per i buoni pasto elettronici.
In altre parole, i pubblici esercizi dotandosi di un dispositivo unico potranno “accettare” i buoni pasto elettronici emessi da qualsiasi società di emissione, riducendo così i costi di installazione / gestione dei relativi dispositivi. Le modalità attuative sono demandate ad un apposito DM.