Decreto sostegni bis d.l. n. 73/2021 convertito nella legge n. 106/2021. Le principali misure di interesse per datori di lavoro in vigore dal 25/07/2021.
(trasposizione della previsione normativa di cui all’art. 2 d.l. n. 99/2021)
Proroga al 31/08/2021 della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:
Pertanto, fino al 30 giugno 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore.
Proroga al 31/08/2021 della sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30/09/2021.
Al D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 87/2021, all’art. 8-bis è aggiunto il comma 2-bis, che prevede, nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, l’esenzione per i bambini di età inferiore a sei anni dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.
Viene integrato il regime delle causali dei contratti a termine, riconoscendo ai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, la possibilità di individuare specifiche esigenze in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.
Viene pertanto introdotta una nuova causale contrattuale aggiuntiva rispetto alle preesistenti causali legali, la cui applicazione è consentita fino al 30/09/2022, che costituisce il termine ultimo per la stipula del contratto, la cui durata potrà protrarsi anche oltre tale data.
Estensione anche ai datori di lavoro del settore creativo, culturale e dello spettacolo dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, già prevista per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31/12/2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi Inail.
Sono inoltre trasposte nel decreto alcune disposizioni presenti nel cd. Decreto Lavoro e Imprese D.L. n. 99/2021, quali: