CORONAVIRUSLAVORO
Dl Sostegni Bis: le novità per datori di lavoro dopo la conversione in legge

Decreto sostegni bis d.l. n. 73/2021 convertito nella legge n. 106/2021. Le principali misure di interesse per datori di lavoro in vigore dal 25/07/2021.

 

Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione

(trasposizione della  previsione normativa di cui all’art. 2 d.l. n. 99/2021)

Proroga al 31/08/2021 della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

  • stipendio/salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
  • pensione o di assegni di

Pertanto, fino al 30 giugno 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore.

Proroga al 31/08/2021 della sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30/09/2021.

 

Art. 34 – Altre disposizioni urgenti in materia di salute

Al  D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 87/2021, all’art. 8-bis è aggiunto il comma 2-bis, che prevede, nel rispetto delle  misure  di  carattere  generale  e  dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, l’esenzione per i bambini di età inferiore a sei anni dal requisito  del possesso della certificazione verde COVID-19 di  cui  all’articolo  9 per la partecipazione ai banchetti  nell’ambito  di  cerimonie  e  di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.

 

Art. 41 bis – Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato

Viene integrato il regime delle causali dei contratti a termine, riconoscendo ai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, la possibilità di individuare specifiche esigenze in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.

Viene pertanto introdotta una nuova causale contrattuale aggiuntiva rispetto alle preesistenti causali legali, la cui applicazione è consentita fino al 30/09/2022, che costituisce il termine ultimo per la stipula del contratto, la cui durata potrà protrarsi anche oltre tale data.

 

Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore  creativo,  culturale  e  dello spettacolo

Estensione anche ai datori di lavoro del settore creativo, culturale e dello spettacolo dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, già prevista per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31/12/2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi Inail.

Sono inoltre trasposte nel decreto alcune disposizioni presenti nel cd. Decreto Lavoro e Imprese D.L. n. 99/2021, quali:

  • il riconoscimento ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, di un periodo pari a massimo 17 settimane di CIGO con causale COVID-19 nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, con conseguente preclusione fino alla stessa data dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 50 bis commi 2-7).
  • Il riconoscimento ai datori di lavoro, che non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale CIGO e CIGS con causali tradizionali (D. Lgs. n. 148/2015), di un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, con conseguente preclusione fino alla stessa data dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 40 bis).