CORONAVIRUSLAVORO
Decreto Sostegni Bis: misure per datori di lavoro

Decreto sostegni bis d.l. n. 73/2021. Le principali misure di interesse per datori di lavoro in vigore dal 26/05/2021.

Art. 9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Proroga al 30/06/2021 della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

  • stipendio/salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
  • pensione o di assegni di

Pertanto, fino al 30 giugno 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore.

 

Art. 38 Disposizioni in materia di Naspi

Fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alle indennità di NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, è prevista la sospensione della riduzione del 3% applicabile dal 1° giorno del quarto mese di fruizione dell’indennità; le indennità, quindi, sono confermate nell’importo in pagamento al 26 maggio 2021.

Tale sospensione si applicherà anche alle nuove indennità aventi decorrenza compresa tra il 1° giugno 2021 e il 30 settembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 sarà ripristinata l’applicazione delle riduzioni.

 

Art. 40 Ulteriori disposizioni in materia di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

Vengono definite le alternative a disposizione dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO (aziende del settore industriale e dell’edilizia), che si     trovino a dover sospendere o ridurre l’attività lavorativa e abbiano, dunque, la necessità di accedere  agli ammortizzatori sociali dopo la CIGO COVID-19.

I datori di lavoro in questione risultano, infatti, coperti per il periodo dal 1° aprile 2021 fino al 30 giugno 2021 dalle 13 settimane previste dal D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), in aggiunta alle 12 settimane concesse dalla Legge n. 178/2020 ed utilizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021.

Nello specifico, i datori di lavoro soggetti alla CIGO potranno richiedere:

  • a partire dal 1° luglio 2021, la cassa integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 del Lgs n. 148/2015 (dunque, CIGO e CIGS con causali tradizionali) senza, applicazione del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021;
  • in alternativa, dal 26 maggio (data di entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla sussistenza di un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto alla stesso periodo del 2019, la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 del D.Lgs n. 148/2015 (dunque, in deroga ai limiti di durata massima e alle causali), per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

 

CIGO – CIGS

Pertanto, per i suddetti datori di lavoro dal 1° luglio 2021 viene meno la possibilità di accedere alla cassa integrazione con causale COVID-19: in caso di necessità, dovranno richiedere i “tradizionaliammortizzatori sociali disciplinati dal D.Lgs n. 148/2015 e sottostare alle  relative causali di intervento e regole di fruizione, salvo specifiche deroghe.

A tale proposito, il D.Lgs n. 148/2015 definisce le seguenti causali di accesso:

  • integrazioni salariali ordinarie (CIGO):
    • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
    • situazioni temporanee di mercato;
  • integrazioni salariali straordinarie (CIGS):
    • riorganizzazione aziendale;
    • crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
    • contratto di solidarietà.

Il ricorso agli ammortizzatori tradizionali” normati dal D.Lgs n. 148/2015 non solo richiederà  la sussistenza delle causali sopra indicate, ma comporterà anche l’applicazione delle regole e dei limiti di fruizione previsti, esclusi, invece, dai vari decreti emergenziali, in caso di utilizzo degli ammortizzatori con causale COVID-19, quali ad esempio il computo dei periodi richiesti nella  durata massima dei trattamenti autorizzabili di 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO e 24 mesi nel quinquennio mobile per la CIGS.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari, sembra che si tratti dei lavoratori in forza alla data 23 marzo 2021 per i quali, al 1° luglio 2021, risulterebbe soddisfatto anche il requisito dell’anzianità lavorativa di almeno  90 giorni previsto ordinariamente per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, punto riguardo al quale si attendono indicazioni da parte dell’Inps.

Per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori tradizionali è tuttavia applicato l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i periodi di cassa integrazione richiesti per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.

 

CIG STRAORDINARIA IN DEROGA

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale CIGO e CIGS sopra indicati, i datori di lavoro privati che, fino al 30 giugno 2021, a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, potevano presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di CIGO per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi a partire dal 1° aprile, dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 potranno fare richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 del D.Lgs n. 148/2015 per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, a condizione che abbiano registrato un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto alla stesso periodo del 2019.

Finalità dello strumento: supportare quei datori di lavoro che possono riprendere o continuare l’attività produttiva ma in misura ridotta, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria può essere richiesto in deroga alle condizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015:

  • in deroga al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquiennio mobile previsto per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale;
  • in deroga alle causali di intervento.

Le modalità di riduzione dell’attività sono analoghe a quelle stabilite per il contratto di solidarietà:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo (contro il 60% del contratto di solidarietà );
  • per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato (contro il 70% del contratto di solidarietà tradizionale).
  • il trattamento di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori impiegati a orario ridotto, lo stesso è fissato in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per i relativi periodi.

I datori di lavoro che accederanno a tale ammortizzatore non saranno soggetti al contributo addizionale.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Fino al 30 giugno 2021, rimane in vigore il divieto di licenziamento generalizzato per tutte le aziende previsto dal Decreto Sostegni D.L. n. 41/2021.

Dal 1° luglio 2021, il divieto continuerà a trovare applicazione solamente in relazione all’utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende, riguardo alle quali occorre compiere la seguente differenziazione:

  • Aziende che presentano domanda di CIGO dal 1° luglio 2021:
    • È precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021;
    • Sono sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
    • È preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà  di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
    • Sono sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.

A partire dal 1° luglio 2021, pertanto, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIGO non saranno più soggette al divieto di licenziamento, con la conseguenza che da tale data le imprese dell’industria e dell’edilizia si troveranno di fronte a due alternative:

  • utilizzare la cassa integrazione ordinaria o straordinaria senza poter licenziare, oppure
  • non richiedere l’integrazione salariale e poter
  • Aziende che presentano domanda di Assegno ordinario, CIGD, CISOA

I datori di lavoro che utilizzano l’Assegno ordinario (FIS, FSBA e Fondi  di solidarietà bilaterali), la CIG in deroga (CIGD) ed il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), non possono licenziare fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dalla fruizione dell’ammortizzatore sociale.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • per le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto,
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è riconosciuto il trattamento di NASpI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento entro il termine del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento ad nutum del dirigente;
  • licenziamento dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo.

 

art. 41 Contratto di rioccupazione

In via eccezionale dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 viene introdotto il contratto di rioccupazione: un contratto a tempo indeterminato, destinato ai datori di lavoro privati, volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Condizione per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Ai datori di lavoro, ad esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi Inail, per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo steso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’incentivo, effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono in modo agevolato il lavoratore. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea.

 

art. 42 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

E’ prevista, per i soggetti già beneficiari della indennità una tantum prevista dal precedente decreto Sostegni n. 41/2021, un’ulteriore una tantum pari a 1600 euro erogata in via automatica.

Per le medesime categorie di lavoratori che non abbiano già beneficiato della precedente indennità vengono, invece, stabiliti i requisiti di accesso alla prestazione da richiedere su domanda.

Le categorie interessate sono:

  • Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali
  • Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori autonomi titolari di contratti occasionali
  • Lavoratori autonomi incaricati delle vendite a domicilio
  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e di stabilimenti termali
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS

La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2021.

 

art. 43 Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 25/05/2021 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, fruibile entro il 31/12/2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. L’esonero è parametrato ed applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero si applica il divieto di licenziamento.