Il “Decreto Sostegni ter” contiene una serie di disposizioni che riguardano i datori di lavoro appartenenti a determinati settori del comparto turistico, particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Si tratta delle imprese che presentano i seguenti codici Ateco:
Turismo
- Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ATECO 56.10.5)
- Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)
- Ristorazione con somministrazione (codici ATECO 56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)
Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)
Attività ricreative
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)
- Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)
Altre attività
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)
- Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)
- Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ATECO 52.22.09)
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ATECO 52.23.00)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ATECO 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica (codici ATECO 59.14.00)
- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ATECO 96.09.05)
Ammortizzatori sociali: compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
Il trattamento di integrazione salariale è sospeso in caso di svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi.
Esonero contributivo assunzioni lavoratori stagionali nel settore turismo
Alle aziende del settore turismo e stabilimenti termali è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di € 8.060 su base annua, riparametrata su base mensile, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’ Inail, per la durata dei contratti stipulati e comunque per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dal momento dell’assunzione, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato anche di tipo stagionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Il beneficio si applica con le stesse modalità previste dall’art. 7 del cd. Decreto Agosto D.L. n. 104/2021.
In caso di conversione di tali contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.