FISCALE
Decreto Ucraina, principali novità

Con il recente D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “Decreto Ucraina”), pubblicato sulla G.U. 21 marzo 2022, n. 67, il Legislatore ha introdotto alcune disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici, umanitari della crisi ucraina e finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Riduzione accise su benzina e gasolio per autotrazione

In considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici, l’articolo 1, D.L. n. 21/2022, prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio per autotrazione di 25 centesimi di euro al litro per un mese.

La rideterminazione delle aliquote si applica dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto e fino al trentesimo giorno successivo a tale data.

 

Bonus carburanti ai dipendenti

L’art. 2, D.L. n. 21/2022, stabilisce che per il 2022 la concessione di buoni benzina nel limite di euro 200 per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private, non concorreranno alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

 

Credito d’imposta aumento costo energia elettrica

Al fine di ridurre gli effetti legati all’aumento dei prezzi del settore energetico, l’art. 3, D.L. n. 21/2022, riconosce a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Inoltre, per usufruire dell’agevolazione si richiede che le imprese beneficiarie abbiano subito un incremento dei costi per kWh superiore al 30%, del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.

In particolare, l’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite mod. F24, entro il 31 dicembre 2022;
  • non è soggetto al limite annuo per la compensazione dei crediti di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (€ 2.000.000) e per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000);
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi exrtt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con le altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta in oggetto è cedibile solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Invece, non è possibile effettuare cessioni parziali.

 

Credito d’imposta aumento gas naturale

Con lo scopo di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, l’art. 4, D.L. n. 21/2022, concede un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022.

In tal caso, per poter usufruire del credito d’imposta, è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito del primo trimestre 2019.

In particolare, l’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite mod. F24, entro il 31 dicembre 2022;
  • non è soggetto al limite annuo per la compensazione dei crediti di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (€ 2.000.000) e per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000);
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con le altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta in oggetto, è cedibile solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Invece, non è possibile effettuare cessioni parziali.

 

Rateizzazione bollette consumi energetici

A seguito degli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture di energia elettrica e gas naturale, l’art.8, D.L. n. 21/2022, consente alle imprese con sede in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022 per un numero massimo di 24 rate mensili. La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell’energia elettrica o gas naturale.

 

Credito d’imposta IMU comparto turistico

In considerazione del perdurare degli effetti dell’emergenza Covid-19, l’art. 22, D.L. n. 21/2022, riconosce per il 2022 un contributo sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese turistico-ricettive, pari al 50% della seconda rata IMU 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.

In particolare, l’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite mod. F24, entro il 31 dicembre 2022;
  • non è soggetto al limite annuo per la compensazione dei crediti di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (€ 2.000.000) e per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000);
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con le altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

In particolare, il beneficio è riferito all’IMU relativa agli immobili di categoria D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:

  • i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
  • tali attività abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

L’efficacia dell’agevolazione in oggetto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea

 


Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato 

Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it

Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net