LAVORO E WELFARE
Dimissioni e Naspi padri lavoratori, l’INPS chiarisce

L’Inps, con circolare n. 32/2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per i padri lavoratori dipendenti di accedere alla prestazione Naspi in caso di dimissioni volontarie rassegnate successivamente alla fruizione del congedo di paternità ed entro il primo anno di vita del bambino.

Si ricorda che il padre lavoratore ha diritto ad un congedo di paternità alternativo alla madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, quali la morte o la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 D.Lgs. n. 151/2001) e di un congedo di paternità obbligatorio della durata di dieci giorni da fruire dai due mesi precedenti la data  presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

Considerato che a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 (cd. decreto equilibrio), l’art. 54 D.Lgs. n. 151/2001 prevede che in caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli artt. 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino, e che il successivo art. 55 prevede sia per la madre lavoratrice che per il padre che ha fruito del congedo di paternità (senza specifica quale, obbligatorio e/o alternativo) in caso di dimissioni volontarie il diritto alle indennità legali e contrattuali previste per il licenziamento nonché l’esonero dal rispetto del periodo di preavviso, e considerato altresì la ratio normativa di rafforzare le tutele per il padre lavoratore, l’Inps ha chiarito che il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, qualora ne ricorrano i requisiti richiesti.

Le domande di disoccupazione Naspi presentate da padri lavoratori a seguito di dimissioni intervenute nel periodo del divieto di licenziamento, ed eventualmente respinte nelle more dell’emanazione dei chiarimenti da parte dell’Inps, possono costituire oggetto di riesame da parte dell’Istituto, su istanza del lavoratore interessato.

Si ricorda inoltre che le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore entro i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro competente per territorio.

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

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Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
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