LAVORO
Dimissioni per fatti concludenti e NASPI, i chiarimenti dell’INPS

Con la Circolare n. 154/2025, l’INPS fornisce indicazioni sull’accesso alla NASpI nei casi di dimissioni per fatti concludenti.

L’articolo 19 della Legge n. 203/2024 ha introdotto, infatti, la fattispecie delle “dimissioni per fatti concludenti”, ovvero la possibilità per il datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal ccnl applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.

La risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per fatti concludenti comporta l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione Naspi, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6/2025, e l’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 579/2025, hanno chiarito che la procedura delle dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore non è automatica né obbligatoria, in quanto il datore di lavoro di fronte all’assenza ingiustificata del lavoratore ha due opzioni:

  • Avviare procedura delle dimissioni per fatti concludenti, comunicando l’assenza all’Ispettorato nazionale del lavoro e cessando il rapporto di lavoro con codice di cessazione nella comunicazione obbligatoria unilav “FC – dimissioni per fatti concludenti”, senza pagamento del cd. “ticket licenziamento”, con conseguente impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione Naspi.

Qualora successivamente all’avvio della procedura di dimissioni per fatti concludenti, il lavoratore rassegna le dimissioni, queste ultime prevalgono sulla procedura per fatti concludenti. Se trattasi di dimissioni per giusta causa, il lavoratore potrà accedere alla prestazione di disoccupazione Naspi.

  • Avviare la procedura di licenziamento disciplinare, con conseguente pagamento da parte del datore di lavoro del cd. “ticket licenziamento” e possibilità di accesso per il lavoratore alla prestazione di disoccupazione Naspi.

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

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