Al via le domande per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio a ristoro delle perdite subite dalle imprese a causa del lockdown e della crisi da Covid-19.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 e con la circolare n. 15 del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per la fruizione del contributo a fondo perduto, previsto dal decreto Rilancio. In particolare, il nuovo documento dell’Amministrazione finanziaria analizza il contenuto dell’art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020, con cui è stato introdotto il contributo a fondo perduto. La presentazione dell’istanza potrà avvenire anche avvalendosi di un intermediario, mediante il canale telematico Entratel, oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate ha attivato all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto COVID-19 sono, in linea generale, i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Come chiarito con la nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate, si tratta, nello specifico:
- degli imprenditori individualie delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- dei soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;
- degli enti e società indicati nell’art. 73, c.1, l. a) e b) del TUIR;
- delle stabili organizzazionidi soggetti non residenti;
- degli enti non commercialiche esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- delle persone fisiche e delle associazioni, che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.
I soggetti esclusi
Il decreto Rilancio prevede delle specifiche esclusioni dal contributo in ragione dell’attività svolta, si tratta:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
- degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni;
- degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati;
- degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli d’impresao agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi;
- i liberi professionisticon partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata;
- i lavoratori dello spettacoloiscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di lavoratore dipendente.
Condizioni per chiedere il contributo
Per poter richiedere il contributo è necessario che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l’ammontare dei ricavi o i compensi non devono essere superiori a 5 milioni di euro.
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti (quindi non tutti, almeno uno):
- una riduzione del fatturato, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (e non oltre il 30 aprile 2020);
- domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) i cui stati di emergenza erano in atto dalla data del 31 gennaio 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E, ha chiarito che:
- devono essere considerate tutte lefatture attive, al netto dell’IVA, con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione, con data aprile;
- i commercianti al minuto devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’IVA delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazionedei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA.
Come si calcola il contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ossia la data di entrata in vigore del Decreto rilancio, che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019.
In particolare, il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:
- il 20% se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
- il 15% se i ricavi sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 euro;
- il 10%se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 euro e minori o uguali a 5.000.000 euro.
Il contributo è riconosciuto comunque per un importo inferiore a:
- Euro 1.000 per le persone fisiche;
- Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come si ottiene il contributo
L’istanza può essere presentata a partire da oggi, 15 giugno 2020 e fino al termine del 13 agosto 2020. Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, invece, i canali di invio delle domande saranno attivi dal 25 giugno e resteranno aperti fino al 24 agosto.
Solo nel caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’apposito indirizzo indicato.
Quindi l’Agenzia delle Entrate eroga il contributo con accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Sanzioni
Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero, irrogando la sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%, oltre agli interessi. Si applicano, inoltre, le previsioni di cui 316-ter del codice penale, per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
Tutti i dettagli su www.agenziaentrate.gov.it
Confartigianato è a disposizione delle imprese associate per svolgere le pratiche necessarie all’ottenimento del contributo