L’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (industriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico/professionale) per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Per il locatario esercente attività economica il credito spetta per ciascun mese solo se il fatturato del corrispondente mese è diminuito di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 14/E del 06 giugno 2020 i primi chiarimenti riguardanti il credito di imposta spettante ai conduttori di immobili oggetto di locazione.
Possono fruire del nuovo credito d’imposta per i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile, maggio:
Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.
Per le strutture alberghiere/agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi/compensi 2019.
Si evidenzia che rispetto al credito istituito dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) sono stati aggiunti:
Il credito d’imposta riguarda i seguenti contratti di:
Si evidenzia che rispetto al precedente credito istituito dal D.L. 18/2020 sono compresi:
Il contratto deve avere ad oggetto un immobile:
Sono dunque compresi nell’agevolazione immobili di qualsiasi categoria catastale diversa dalla cat. A, (incluso A/10) mentre il credito istituito dal D.L. 18/2020 era riconosciuto solo per immobili appartenenti alla categoria C/1.
Per il calcolo del credito d’imposta il comma 5 dell’art. 28 del D.L. 34/2020 dispone che:
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile/maggio/giugno.
Affinché sorga il credito è necessario che il pagamento dei canoni venga effettuato, anche tardivamente, ma entro il 31 dicembre 2020.
In relazione a ciascun singolo mese, al contribuente spetta un credito d’imposta dato dal:
La Circolare n. 14/E precisa che la verifica deve essere effettuata avendo riguardo alle prestazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e magio fatturate o certificate e che, quindi, hanno partecipato alle rispettive liquidazioni periodiche negli stessi mesi dell’anno 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che al fatturato devono essere sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi anche se non rilevanti ai fini Iva.
Il credito d’imposta è utilizzabile, alternativamente:
Il conduttore e locatore possono accordarsi per “lo sconto in fattura” (anche nel caso di locatore/concedente soggetto privato). Il locatore potrà, poi, scomputare lo sconto utilizzandolo in compensazione nel mod. F24 (ove soggetto passivo Iva) oppure indicando nel Mod. Redditi 2021 (obbligo se trattasi di soggetto privato)
Il conduttore potrà cedere il credito d’imposta a terzi (ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari), con possibilità per questi ultimi di successiva cessione del credito (anche in questo caso dovrebbe essere possibile utilizzare il credito come visto nel caso di sconto in fattura).
Il credito d’imposta:
Per maggiori informazioni: Area Fiscale Confartigianato