FISCALE
Dl Sostegni Bis, contributo a fondo perduto alternativo, domande al via

contributo alternativo dl sostegni bis confartigianato

Da oggi, 5 luglio 2021, e fino al 2 settembre 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, di cui al Dl Sostegni bis. E’ quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che, approvando anche il relativo modello e istruzioni, rende pienamente operativo il secondo blocco di aiuti, dopo quelli erogati in via automatica, per i soggetti che stanno subendo maggiormente i contraccolpi della crisi da Covid 19.

Il contributo a fondo perduto “alternativo”, dunque, previsto dal c.d. “Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021) è finalmente operativo. Dopo l’erogazione, infatti, avvenuta in automatico del contributo previsto per chi ne aveva già beneficiato con il precedente Decreto Sostegni, si attendeva proprio l’emanazione del provvedimento delle Entrate che doveva definire le modalità e la tempistica per la richiesta. L’Agenzia delle entrate ha così emanato un provvedimento datato 2 luglio 2021, pubblicando sul proprio sito il modello da utilizzare e le istruzioni di compilazione.

In cosa consiste il contributo “alternativo”

Il Decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:
hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis)
presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)
non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo

La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il Decreto Sostegni. In alternativa, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo “alternativo”.

Se il soggetto ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il nuovo contributo, non vi vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole. Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non dà seguito all’istanza.

I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con queste uniche differenze:
– la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.