LAVORO E WELFARE
Dl Sostegni, sintesi misure per datori di lavoro

Sulla Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70 è stato pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di interesse per datori di lavoro.

 

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI – Art. 4

Proroga fino al 30/04/2021 della sospensione obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del cd. decreto Rilancio (19/05/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Art. 8

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto 23/03/2021, domanda di concessione di:

  • trattamento di cassa integrazione ordinaria: durata massima 13 settimane dal 01/04/2021 al 30/06/2021;
  • trattamento di assegno ordinario (es. FIS, FSBA) e cassa integrazione in deroga: durata massima 28 settimane dal 01/04/2021 al 31/12/2021.

In entrambi i casi non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale.

Introduzione del cd. Uniemens-cig per la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse e all’accredito della relativa contribuzione figurativa.

Proroga al 30/06/2021 del divieto di licenziamento per tutte le imprese.

Dal 01/07/2021 al 31/10/2021 è altresì previsto il divieto di licenziamento per le aziende che accedono al trattamento di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga o cassa integrazione salariale operai agricoli, e limitatamente al periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali.

 

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT – Art. 10

Prevista ulteriore indennità a favore delle categorie particolarmente penalizzate dalla sospensione delle attività.

In particolare:

  • ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15-15 bis cd. Decreto Ristori è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro;
  • ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto 23/03/2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro;
  • ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, purché non siano né titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, né titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) incaricati alle vendite a domicili, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata Inps alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro se in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione ne’ di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

 

INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – Art. 14

Proroga al 31/05/2021 dell’adeguamento degli statuti degli enti del Terzo Settore alla nuova normativa.

 

MISURE DI SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ – Art. 15

Proroga fino al 30/06/2021 della possibilità per i cd. lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, fino al 30/06/2021 i periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori fragili sono equiparati a ricovero ospedaliero, non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI – Art. 16

Per le indennità Naspi concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto 23/03/2021 e fino al 31/12/2021 non trova applicazione il requisito della maturazione di 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE – Art. 17

Prorogata fino al 31/12/2021 la deroga alla normativa in materia di causali dei contratti a termine, pertanto fino al 31/12/2021, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato anche in assenza di causali.

Nell’applicazione della proroga o rinnovo acausale in deroga non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

 

AREA LAVORO E WELFARE 

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net