
La disoccupazione agricola è una prestazione economica erogata dall’INPS a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate che abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente.
Quest’ultima spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.