EMERGENZA CORONAVIRUSALIMENTARE
Dpcm 22 marzo 2020: chiariamenti settore alimentare

Il Dpcm del 22 marzo ha efficacia fino al 3 aprile e si applica cumulativamente ai decreti precedenti (in particolare: Dpcm 11 marzo ed Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo).

Le attività che restano chiuse al pubblico

le attività di ristorazione con o senza somministrazione (bar,ristoranti, gastronomie, pizzerie..) anche nelle aeree di rifornimento ad eccezione delle autostrade;

Le attività autorizzate a rimanere aperte

  • Ipermercati, supermercati, discount alimentari;
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2);
E tutte le attività che ricadono all'interno dei seguenti codici ateco

10 – Industrie alimentari

10.1 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

10.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali

10.5 Industria lattiero-casearia

10.6 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei

10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei

10.8 Produzione di altri prodotti alimentari

10.9 Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali

11 – Industria delle bevande

11.01 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.02 Produzione di vini da uve

11.03 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

11.04 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

11.05 Produzione di birra

11.06 Produzione di malto

11.07 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

46.2 – Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3 – Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

Consentita la consegna a domicilio solo all’interno del comune di pertinenza

Questo si deduce dalla lettera f) in cui vi è espressa indicazione che “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli ed alimentari”.

 

Si ricorda l’importanza di rispettare obbligatoriamente tutte le regole igienico sanitarie indicate per il contenimento del contagio da parte di chi rimane aperto e di chi fa le consegne a domicilio.

 

Tutto sul Dpcm 22 marzo 2020