E’ stato emanato il Dpcm 26/04/2020 contenente misure urgenti di contenimento alla diffusione del contagio da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali valevoli su tutto il territorio nazionale con validità dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020, sostituendo le misure contenute nel Dpcm 10/04/2020, salvo la diversa decorrenza del 27/04/2020 per specifiche misure, mentre continuano a trovare applicazione le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.
La disciplina dettata dal DPCM 26/04/2020, finalizzata al perseguimento della salvaguardia della salute pubblica, da perseguire con il divieto di assembramento e, in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, contempla misure che, da una parte, intervengono nella sfera dei diritti individuali e, dall’altra, regolano lo svolgimento delle attività produttive, contemperando per questo ultimo aspetto la necessità di riavvio del tessuto produttivo economico nazionale e quella di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro.
Per il conseguimento degli obiettivi indicati, viene predisposto un sistema di controlli, teso alla verifica della puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle tutele e all’applicazione delle relative sanzioni.
Si riepilogano in sintesi le principali misure vigenti ed i relativi chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno con circolare 02/05/2020.
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
- Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ o per motivi di salute, nonché per incontrare congiunti purche’ venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; pertanto, una volta fatto rientro non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento; le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite; la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata;
- Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio da parte dei soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C;
- Divieto di mobilità per i soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus;
- Vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a rimanere chiuse;
- Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; viene quindi rimosso sia per l’attività motoria che per quella sportiva il limite della prossimità alla propria abitazione;
- Sospesi eventi, competizioni ed allenamenti sportivi; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;
- Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- Sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo pubblico e privato;
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori il rispetto della distanza interpersonale di un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza interpersonale di almeno di almeno un metro;
- Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;
- Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le università, corsi professionali e le attività formative presso enti pubblici e soggetti privati, salva la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sospesi i viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- Divieto agli accompagnatori di pazienti di permanere nella sale di attesa di dipartimenti di emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura nel rispetto delle misure di prevenzione;
E’ fatto obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
- Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle espressamente elencate;
- È consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, e ogni altra attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- Sono consentiti i servizi essenziali e di pubblica utilità;
- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ elencate, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. In tali esercizi deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; è stato inserito nell’elenco delle attività ammesse il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
- Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Chiusi gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande posti all’interno di stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, ad esclusione di quelli situazioni lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto; aperti quelli collocati negli ospedali e negli aeroporti, purché nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- Sospensione attività inerenti servizi alla persona (quali parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle espressamente elencate;
Gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo scaglionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nonché il rispetto delle norme di prevenzione.
- Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- Ammesse le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;
- L’erogazione del trasporto pubblico locale deve essere organizzata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
- La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti, assolvendo agli obblighi di informativa in materia di sicurezza;
- I datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- In riferimento alle attività professionali, si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti;
- siano applicati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile assicurare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Lo svolgimento delle attivita’ non sospese deve avvenire nel rispetto dei protocolli di regolamentazione per il contrasto e la diffusione del virus negli ambienti di lavoro (protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro 24/04/2020 –protocollo di sicurezza nei cantieri 24/04/2020 – protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica 20/03/2020), eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Il sistema di verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai prefetti, previsto dalla previgente normativa, viene sostituito da un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione dei protocolli in materia di sicurezza comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 d.l. n. 19/2020, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.
Le imprese, le cui attivita’ sono sospese per effetto delle modifiche apportate all’elenco delle attivita’ ammesse, ovvero per qualunque altra causa, completano le attivita’ necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza, entro il termine di 3 giorni dall’adozione del decreto di modifica o del provvedimento che ne determina la sospensione.
Per le attivita’ produttive sospese e’ ammesso, previa comunicazione al prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attivita’ di pulizia e sanificazione. e’ consentita, previa comunicazione al prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Quindi, la comunicazione preventiva al prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese per l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per i fini sopra richiamati.
Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 04/05/2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27/04/2020.
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale; qualora da tale monitoraggio, emerga un aggravamento del rischio sanitario, il presidente della regione propone al ministero della salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificatamente interessate dall’aggravamento.