Dal 1° ottobre 2022 è cessata la moratoria delle sanzioni prevista per il terzo trimestre dell’anno in corso a favore dei soggetti per i quali, a decorrere dal 1° luglio, è scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica: la moratoria teneva conto delle difficoltà operative e tecniche connesse al nuovo adempimento. Di conseguenza, per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario nonché le associazioni che hanno optato per il regime speciale devono emettere la fattura in formato elettronico entro il termine 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni stesse.
Il decreto PNRR 2 (art. 18, comma 2, D.L. n. 36/2022) ha esteso l’ambito applicativo dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ai soggetti precedentemente esonerati ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, segnatamente:
- i soggetti rientranti nel regime di vantaggioprevisto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011);
- i soggetti rientranti nel regime forfetario, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014);
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
DUPLICE DECORRENZA
La novità ha una duplice decorrenza, tenuto conto che l’art. 18, comma 3, del decreto PNNR 2 prevede che l’emissione della fattura in formato elettronico è obbligatoria:
- dal 1° luglio 2022, per i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
MORATORIA DELLE SANZIONI
L’art. 18, comma 3, del decreto PNNR 2, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, stabilisce:
- un termine a partire dal quale i predetti contribuenti sono tenuti all’emissione della fattura elettronica, fissato al 1° luglio;
- che, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, che coincide con il primo trimestre di vigenza del nuovo obbligo, le sanzioni non si applicanose la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Alla luce del richiamo all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, la moratoria delle sanzioni è relativa alle sole operazioni che non danno luogo all’addebito dell’IVA o che sono soggette a reverse charge, non applicandosi pertanto all’eventuale tardiva emissione delle fatture per operazioni imponibili dei soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. n. 398/1991.
Per effetto dell’art. 18, comma 3, del decreto PNNR 2:
- le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 potevano essere emesse entro il 31 agosto 2022;
- le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2022 possono essere emesse entro il 30 settembre 2022;
- le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di settembre 2022 possono essere emesse entro il 31 ottobre 2022;
- le fatture relative alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022devono essere emesse entro i termini previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire, a seconda dei casi:
- entro 12 giorni da quello in cui l’operazione si intende effettuata;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.
Nel caso in cui la fattura non sia emessa nel rispetto dei termini di cui sopra la sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato
Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
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Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
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