In vigore dal 01/09/2020
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
Le imprese che abbiano effettuato dal 01/01/2020 assunzioni con:
oppure:
L’incentivo sarà riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE/ED e comunque il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati.
Al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro l’incentivo è riconosciuto una sola volta.
REQUISITI DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni) alla data dell’assunzione o della trasformazione.
COMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
Cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti.
MISURA DELL’INCENTIVO
€ 600,00 da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile con l’impegno per l’impresa allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali di settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate.
CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE
La Cassa Edile presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione/trasformazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall’ultima compensazione.
Le graduatorie saranno formate privilegiando le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile competente, considerando il punteggio conseguito dalla valutazione dei criteri stabiliti, e a parità di punteggio, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
PROCEDURA PER LA CASSA
Le Casse Edili dovranno procedere alla formazione delle graduatoria:
Saranno escluse le domande pervenute da imprese divenute irregolari successivamente alla presentazione della domanda e risultanti tali al momento della compensazione.
Valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa la Cassa Edile/Edilcassa procederà con la compensazione con i contributi dovuti relativamente alle partite riferite al primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza
Le istanze non accolte per incapienza del fondo entreranno di diritto nella graduatoria del semestre successivo.
MISURA DELL’INCENTIVO
Voucher formazione di € 150 da utilizzare per il lavoratore assunto.
CHI RICONOSCE IL VOUCHER
La Cassa Edile cui è stata inoltrata la richiesta dell’incentivo mediante l’emissione di un voucher virtuale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Inviare tramite pec alla Cassa Edile il modulo denominato “– “DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE”.
DOVE SPENDERE IL VOUCHER
TERMINE ENTRO QUANDO SPENDERE IL VOUCHER
CRITERIO | PUNTEGGIO | NOTE |
A: Anzianità contributiva | 1*X | X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell’azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi. |
B: Assunzione tramite Blen.it | 20 | Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it |
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato | X/5 | X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione.
Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre /1 aprile) quindi X è uguale a 0. |
D: Età del lavoratore | (30-X)*3 | X è l’età (in anni) del lavoratore al momento dell’assunzione/trasformazione. |
FORMULA DA APPLICARE PER LE GRADUATORIE: A + B – C + D
Domanda scontro contributivo Domanda formazione