Il Dpcm 10 aprile 2020 conferma all’art. 2 comma 3 le attività produttive che garantiscono la funzionalità di attività consentite previa comunicazione al Prefetto che, sentito il Presidente della Regione, può procedere alla sospensione. Il citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 conferma le altre misure già adottate con i Dpcm 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020 che hanno cessato di produrre effetti dalla data di efficacia del D.P.C.M. 10 aprile 2020. I particolare il Dpcm 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio.
Oggi con il Decreto Regionale n. 99 del 16 aprile 2020 arrivano chiarimenti e disposizioni attuative per tutto il territorio della Regione Marche.
Attività consentite:
- Installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere purché le stesse siano svolte all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l’area di cantiere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;
- Ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative individuate nel precedente alinea;
- Opere minori di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come di seguito indicate:
a. attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001;
b. opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001.
Tali opere sono da intendersi quelle opere funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM citato, inclusa pertanto la manutenzione di stabilimenti o di chioschi balneari. Al fine di contemperare l’esigenza di salvaguardia della salute pubblica e di sostegno del tessuto economico non sono pertanto consentite le opere minori che non siano funzionali all’espletamento di attività economiche come ad esempio attività legate all’edilizia residenziale. - prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;