Il Fondo di assistenza sanitaria San.Arti., considerando il perdurare dell’emergenza coronavirus, ha prorogato le misure straordinarie a sostegno delle imprese artigiane iscritte, disponendo la sospensione dei versamenti in base a quanto previsto dall’art. 18 del cd. Decreto Liquidità D.L. n. 23/2020:
- imprese artigiane iscritte a San.Arti., con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo e aprile 2020, purché abbiano subìto una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente;
- imprese artigiane iscritte a San.Arti., con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo e aprile 2020, purché abbiano subìto una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente;
Il Fondo continuerà a garantire la copertura sanitaria relativa alle competenze oggetto di sospensione.
Pertanto, le aziende beneficiarie della sospensione devono comunque provvedere alla compilazione e alla trasmissione delle denunce uniemens, con riferimento ai mesi di paga rientranti nel periodo di sospensione, secondo le ordinarie tempistiche e modalità, al fine di consentire la fondo le opportune contabilizzazioni sulle posizioni dei lavoratori assicurati e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.
Per informazioni Area Lavoro Confartigianato