LAVORO E WELFARE
Esonero contributivo lavoratrici madri

In via sperimentale, per l’anno 2022, la legge di bilancio 2022 ha introdotto un esonero nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre dipendente del settore privato spettante al rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

In proposito l’Inps, con circolare n. 102/2022, ha fornito i seguenti chiarimenti applicativi ed istruzioni operative:

 

BENEFICIARI

Lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti il settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.

L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a part-time, di apprendistato, di lavoro domestico (per tale tipologia di rapporto l’Inps emanerà apposite istruzioni) e di lavoro intermittente, nonché i rapporti di somministrazione.

 

FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

Considerato che l’esonero spetta al rientro della lavoratrice dal periodo di congedo obbligatorio di maternità, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità.

Spetta anche qualora la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del congedo di maternità obbligatorio, trovando applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

 

MISURA E DURATA DELL’ESONERO

L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta per la durata massima di 12 mesi, a decorrere dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo.

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO

Trattandosi di riduzione contributiva a favore della lavoratrice, l’esonero non assume la natura di incentivo all’assunzione, con la conseguenza che non è soggetto all’applicazione dei princìpi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015, è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Inoltre, trattandosi di misura di carattere generale fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Trattandosi di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, l’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’esonero è cumulabile con l’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali previsto dalla legge di bilancio 2022 e degli ulteriori 1,2 punti percentuali previsto dal cd. Decreto Aiuti bis sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza dell’esonero in commento e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 e degli ulteriori 1,2 punti percentuali.

 

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro potranno richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo inoltrando all’Inps istanza di attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione.

L’Inps competente per territorio provvederà ad attribuire il codice di autorizzazione alla posizione contributiva dopo aver verificato la spettanza dell’esonero, ossia la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre al lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

Il codice di autorizzazione verrà attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice e per la durata di 12 mesi.

Il recupero degli arretrati da gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuato esclusivamente nei flussi uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quello di pubblicazione della circolare Inps.

 

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net