AMBIENTE, SICUREZZA
Etichettatura ambientale imballaggi, in vigore le Linee Guida 2023

Sono in vigore dal 1° gennaio 2023 le nuove Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi che obbligano produttori e utilizzatori ad etichettare i propri beni secondo le prescrizioni del Codice ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le nuove Linee Guida sono state licenziate con il decreto 28 settembre 2022, n. 360, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 22 novembre scorso.
Ricordiamo che il Decreto è stato previsto dell’articolo 219, commi 5 e 5.1., del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), che recita “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura”.

 

A CHI SI APPLICANO LE NUOVE NORME

Le nuove norme si applicano – a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale recentemente rilasciato dal Ministero.

Ricordiamo inoltre che l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 – oltre aver prorogato l’entrata in vigore delle nuove norme dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 – ha anche previsto che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE NUOVE NORME

Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida, in alternativa alla apposizione fisica sull’imballaggio, potranno essere rese disponibili con modalità tecniche, anche digitali, a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e, al contempo, assicurare il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Qualora si utilizzino canali digitali, dovranno essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie previste all’interno delle Linee Guida.
I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati.

Il presente decreto abroga e sostituisce il DM n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Per consultare il testo del D.M. n. 360/2022 clicca qui

Per consultare il testo delle Linee Guida clicca qui

 

I NOSTRI CONSULENTI A DISPOSIZIONE

L’ Area ambiente e sicurezza di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino è a disposizione delle imprese associate per affiancarle e supportarle nella presentazione delle domande.

Ancona Tel. 071 22931 | Pesaro Tel. 0721 1713271

Email info@sincasrl.it