LAVOROAMBIENTE, SICUREZZA
FAQ casi covid-19 in azienda: tutte le risposte

Gli esperti Confartigianato hanno redatto un vademecum che riepiloga le modalità di comportamento a cui aziende e lavoratori devono attenersi per gestire eventuali casi di contagio e fronteggiare in sicurezza l’emergenza sanitaria Covid-19.

Premesso che ad ogni segnalazione di caso accertato, l’autorità sanitaria territorialmente competente procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

  • individuare la possibile fonte di esposizione;
  • identificare i contatti stretti;

si raccomanda alle aziende di SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DELL’AUTORITÀ SANITARIA.

 

QUAL’É LA DIFFERENZA TRA ISOLAMENTO E QUARANTENA?

ISOLAMENTO – si applica ai casi di documentata infezione da Covid-19 e consiste nella separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, al fine di prevenire la trasmissione dell’infezione.

QUARANTENA – consiste nella restrizione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione del virus nei confronti di soggetti sani, ma che potrebbero essere stati esposti al virus, allo scopo di monitorare la comparsa di eventuali sintomi per una tempestiva identificazione di nuovi casi di contagio.

 

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
LAVORATORE POSITIVO AL COVID-19
  • Il lavoratore deve rimanere in isolamento fiduciario;
  • L’azienda collabora con l’ASUR territorialmente competente per definire i “contatti stretti” del lavoratore positivo al COVID-19. Nel periodo di indagine, per cautela, l’azienda può chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare il luogo di lavoro;
  • I lavoratori individuati dall’ASUR come contatti stretti del lavoratore positivo devono rimanere a casa in quarantena, mentre i lavoratori individuati dall’ASUR come contatti casuali non devono rimanere in quarantena;
  • Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020, pulizia e sanificazione straordinaria;
  • Il reinserimento in azienda dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione di “avvenuta negativizzazione” del tampone;
  • In casi di ricovero ospedaliero, prima del reinserimento al lavoro, il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita medica straordinaria da parte del medico competente” prevista a seguito di assenza per motivi di salute (indipendentemente dalla durata del periodo di malattia).

 

QUANTO DEVE DURARE L’ISOLAMENTO?

Si possono verificare le seguenti casistiche:

  • CASI POSITIVI ASINTOMATICI (ovvero persone senza sintomi da covid-19 ma con una infezione in atto): possono tornare in comunità decorsi almeno 10 giorni dalla comparsa della suddetta positività, dopo però aver eseguito un tampone molecolare dall’esito negativo;
  • CASI POSITIVI SINTOMATICI (persone con sintomi da covid-19 con una infezione in atto): possono tornare in comunità dopo 10 giorni dalla comparsa della positività, a patto di possedere un’assenza di sintomi che perduri da almeno tre giorni e dopo però aver eseguito un tampone molecolare dall’esito negativo;
    Fra i sintomi, precisa il Ministero, non debbono essere tenuti in conto né l’ageusia né l’anosmia (perdita del gusto e dell’olfatto, rispettivamente), giacché essi permangono per diverse settimane dall’avvenuta guarigione del paziente, ed in taluni casi si cronicizzano;
  • CASI POSITIVI DI LUNGO TERMINE SENZA SINTOMI (si tratta di soggetti che pur in assenza di sintomi rilevanti (anche in questo caso non debbono venir presi in considerazione né ageusia né anosmia, come detto sopra), non ottengono tamponi molecolari negativi): è necessario, ai fini della riammissione in comunità, che i sintomi siano scomparsi da almeno 7 giorni e che siano decorsi almeno 21 giorni dalla comparsa degli stessi.

Una deroga/rimodulazione a questo principio concerne eventuali condizioni di immunodepressione dei soggetti, per le quali è ammissibile un prolungamento del periodo di presunta contagiosità, su decisione delle Autorità sanitarie, sentito il parere di microbiologi e virologi.

Documentazione richiesta a giustificazione dell’assenza: CERTIFICATO MEDICO. 

 

LAVORATORE “CONTATTO STRETTO” DI UNA PERSONA POSITIVA AL COVID-19
  • Il lavoratore rimane a casa in quarantena;
  • La quarantena viene trattata come malattia, salvo che, in accordo con il datore di lavoro, la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
  • Se il lavoratore non ha sintomi può percorrere due strade:
    • rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni dal contatto, senza fare il tampone;
    • rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni dal contatto e poi eseguire un test antigenico o molecolare il decimo giorno. Se negativo può tornare al lavoro.
  • Tutti gli altri lavoratori possono lavorare.

Documentazione richiesta a giustificazione dell’assenza: provvedimento dell’ASUR e certificato medico rilasciato dal medico curante riportante l’identificativo relativo al provvedimento Asur.

Qualora il provvedimento dell’Asur venga emesso con ritardo rispetto all’inizio dell’assenza, il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato medico dal medico curante e, all’atto del ricevimento del provvedimento Asur, inviare quest’ultimo all’Inps, indicando a quale certificato medico è collegato per fornire all’istituto la dovuta documentazione attestante la quarantena,e al datore di lavoro.

In caso di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, è sufficiente il provvedimento Asur, considerato che non avviene alcuna astensione dalla prestazione lavorativa.

 

LAVORATORE CONVIVENTE CON UN “CONTATTO STRETTO” DI UNA PERSONA POSITIVA AL COVID-19
  • Il lavoratore può lavorare;
  • Tutti gli altri lavoratori possono lavorare.

 

LAVORATORE “CONTATTO CASUALE” DI UNA PERSONA POSITIVA AL COVID-19
  • Non è necessario che resti in quarantena, il lavoratore può lavorare;
  • Tutti gli altri lavoratori possono lavorare.

 

TABELLA RIASSUNTIVA
CASO DURATAE TERMINE  ISOLAMENTO
POSITIVI ASINTOMATICI 10 GIORNI +

TEST NEGATIVO

POSITIVI SINTOMATICI 10 GIORNI +

3 GIORNI SENZA SINTOMI +

TEST NEGATIVO

POSTIVI ASINTOMATICI DI LUNGO TERMINE 21 GIORNI +

7 GIORNI SENZA SINTOMI

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI 14 GIORNI oppure

10 GIORNI + TEST NEGATIVO

 

COS’É UN CONTATTO STRETTO?
  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto;

Sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

 

COS’É UN CONTATTO CASUALE?

Qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.

 

COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE SVILUPPA I SINTOMI A CASA?

Se un lavoratore che sta a casa dovesse sviluppare sintomi riconducibili al Covid-19:

  • Il lavoratore deve rimanere a casa, chiama il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria e segue le loro indicazioni;
  • Qualora venisse sottoposto a tampone e questo risultasse positivo seguire le indicazioni del punto 1.

 

COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE SVILUPPA SINTOMI SUL POSTO DI LAVORO?

Se un lavoratore che sta in azienda dovesse sviluppare sintomi riconducibili al Covid-19:

  • Il lavoratore lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro. Si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
  • Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato laddove non lo fosse già, di mascherina chirurgica;
  • L’azienda applica quanto previsto dal proprio PROTOCOLLO INTERNO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA;
  • Qualora venisse sottoposto a tampone e questo risultasse positivo seguire le indicazioni del punto 1.
  • In ogni caso applicare le regole basilari di: DISTANZIAMENTO / UTILIZZO DI MASCHERINE / IGIENE DELLE MANI.

 

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Area Lavoro Confartigianato – Ambiente e sicurezza Confartigianato