FISCALE
Fatturazione elettronica per i “forfettari” dal 1 luglio 2022

Il mese di luglio 2022 vedrà importanti novità in termini di fatturazione elettronica e adempimenti connessi. Viene infatti ampliata la platea dei soggetti che saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche, includendo nell’obbligo i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che hanno conseguito ricavi o compensi, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente. Dal punto di vista oggettivo viene inoltre esteso l’obbligo di fatturazione elettronica (di comunicazione dei dati in formato digitale) anche per le operazioni con l’estero, sia attive che passive, che fino al 1° luglio 20220 erano rimaste facoltative, a patto di trasmettere la comunicazione sulle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).

 

LE OPERAZIONI CON L’ESTERO

La Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020 ha modificato l’art 1 comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127/2015, che trattava dell’adempimento dell’esterometro, aggiungendo la seguente parte:

“Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

  1. a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Statoè effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  2. b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Statoè effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

La data di entrata in vigore degli effetti del nuovo testo (1° gennaio 2022) è stata poi posticipata al 1° luglio 2022 con il D.L. n. 146/2021.

La modifica normativa, come esposto nella relazione illustrativa al disegno di Legge di Bilancio 2021, viene giustificata come finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di trasmissione di un’apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere.

Recentemente il D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 (D.L. Semplificazioni) è intervenuto a modificare ulteriormente il citato art. 1 comma 3-bis D.Lgs. n. 127/2015, inserendo il limite di euro 5.000 per singola operazione, relativa ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies DPR n. 633/72. Per tali operazioni, sotto la soglia dei 5.000 euro, non c’è obbligo di effettuare la trasmissione elettronica.

Dal 1° luglio 2022, dunque, per tutte le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con le eccezioni previste dal nuovo intervento normativo del D.L. Semplificazioni, i dati andranno trasmessi obbligatoriamente utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML della fattura elettronica. In pratica, quello che veniva effettuato per mezzo dell’esterometro, che altro non era che la conversione in linguaggio XML dei dati delle fatture emesse e ricevute da e verso soggetti non residenti, ora viene fatto per ogni singola operazione. Di conseguenza, la trasmissione dell’esterometro in scadenza il 22 agosto 2022, per le operazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sarà l’ultima per questo specifico adempimento che le imprese saranno chiamate a effettuare.

Nel corso del tempo il tracciato XML delle fatture elettroniche ha subito le opportune modifiche tecniche per ampliare la casistica di operazioni rappresentabili e di conseguenza facilitare il collocamento delle operazioni nei campi della dichiarazione IVA in modo automatico.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020 ha pubblicato la versione 1.6 del tracciato, in vigore dal 4 maggio 2020, che tra le numerose novità ha introdotto e codificato nuove tipologie di documento, tra cui il TD16, TD17, TD18, TD19 che vanno a valorizzare il campo <2.1.1.1> del tracciato XML. Questi codici documento servono per poter effettuare l’integrazione delle fatture di reverse charge interno (TD16) e varie diverse tipologie di reverse charge estero (TD17, TD18, TD19).

Più recentemente con il Provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate, oltre ad andare a modificare il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, per abolire la trasmissione dell’esterometro e comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere per ogni singolo documento con le nuove tempistiche, ha pubblicato la versione 1.7 delle specifiche tecniche, in vigore dal 1° luglio 2022. Tra le novità della versione 1.7 è opportuno segnalare l’introduzione del codice errore 00475. Tale errore si verifica quando nella fattura elettronica non viene indicata la partita iva del cessionario/committente e la tipologia di documento è valorizzata con TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23. Prima dell’introduzione di questa modifica il campo Partita IVA era alternativo al campo Codice Fiscale. La mancata compilazione del campo Partita IVA dal 1° luglio 2022, nelle fatture con operazioni con l’estero, comporterà lo scarto del documento.

 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con il D.L. n. 36/2022 è stata modificata l’esclusione, inizialmente prevista dal D.Lgs. n. 127/2015, dell’obbligo di fatturazione elettronica per alcune tipologie di contribuenti. In particolare, dal 1° luglio 2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica in formato xml e tramite Sistema di Interscambio anche i seguenti soggetti:

  • Soggetti che applicano il regime forfettario;
  • Soggetti che rientrano nel regime di vantaggio(c.d. contribuenti minimi);
  • Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1 e 2 della Legge n. 398/1991e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito proventi per attività commerciali non superiori a 65.000 euro.

 

L’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti sopra citati parte dal 1° luglio 2022 nel caso abbiano conseguito ricavi o compensi nell’esercizio precedente superiori a 25.000 euro. Il conteggio deve essere ragguagliato ad anno. Per coloro che non hanno superato la soglia dei 25.000 euro di ricavi o compensi, e anche nel corso del 2022 rimarranno sotto tale importo, l’obbligo di fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2024.

Anche per questi nuovi soggetti, che sono interessati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica spetta l’ulteriore adempimento collegato alla fatturazione elettronica per le operazioni intrattenute con soggetti non residenti all’interno del territorio dello Stato. Anche loro dovranno emettere fattura elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso l’estero ed emettere autofattura e integrazione dei documenti ricevuti dall’estero tramite trasmissione del documento allo SDI.

Infine, si ricorda, che per i soggetti per i quali diventa obbligatoria l’emissione di fattura elettronica dal 1° luglio 2022, solo per il terzo trimestre 2022, non sono previste le sanzioni per tardiva trasmissione, documentazione o registrazione delle operazioni attive, purché la fattura elettronica sia trasmessa al Sistema di Interscambio entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi a seguito di una prestazione di servizio, il cui pagamento è stato ricevuto in data 10 luglio 2022, il contribuente ha 12 giorni di tempo normalmente per emettere la fattura e trasmetterla allo SDI, quindi entro il 22 luglio 2022. Con la moratoria delle sanzioni prevista per il terzo trimestre 2022, il contribuente potrà trasmettere la fattura entro il 31 agosto 2022 senza ricorrere in sanzioni.

Allo stesso modo le fatture relative alle operazioni effettuate ad agosto potranno essere trasmesse senza incorrere in sanzioni entro il 30 settembre 2022, e quelle relative al mese di settembre entro il 31 ottobre 2022.

 


Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato 

Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it

Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net