FLESSIBILITÀ CONGEDO MATERNITÀ
Riguardo alla facoltà prevista dall’art. 20 Testo Unico maternità D. Lgs. n. 151/2001 per le lavoratrici dipendenti di utilizzare il congedo di maternità in forma flessibile, posticipando di un mese l’inizio dell’astensione ante partum, ovvero all’ottavo mese di gravidanza, usufruendo di tale periodo successivamente al parto, la circolare Inps n. 106/2022, in aderenza a quanto previsto alla Corte di Cassazione, secondo la quale gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sugli aspetti indennitari della maternità di competenza dell’istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro, statuisce che la documentazione sanitaria non deve essere più prodotta dalla lavoratrice all’Istituto, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero di giorni di flessibilità, ma solamente al datore di lavoro/committente prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza per proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ottavo mese.
In particolare, per poter usufruire della flessibilità del congedo di maternità, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza, ovvero prima dell’inizio dell’ottavo mese, le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché dal medico aziendale, ove previsto.
Inoltre, non è più necessario produrre all’Inps la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro, mentre il certificato telematico di gravidanza deve essere trasmesso telematicamente all’Inps da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
CONGEDO DI MATERNITÀ ESCLUSIVAMENTE DOPO IL PARTO
Riguardo alla facoltà prevista dall’art. 16 comma 1.1 D.Lgs. n. 151/2001, in alternativa alla modalità “ordinaria” di fruizione del congedo di maternità, riconosciuta alle lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e sicurezza sul lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, la documentazione sanitaria non deve essere più prodotta dalla lavoratrice all’Istituto, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di voler usufruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto o fino alla data del parto, ma solamente al datore di lavoro/committente prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza per proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ottavo mese.
Le lavoratrici dipendenti devono acquisire le attestazioni mediche nel corso del settimo mese di gravidanza; in caso di precedente fruizione della flessibilità del congedo di maternità, l’acquisizione delle attestazioni mediche può avvenire anche entro la fine dell’ottavo mese di gestazione.
Resta fermo l’obbligo di trasmissione all’Inps del certificato telematico di gravidanza.
In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, la comunicazione deve essere tempestivamente effettuata all’Istituto per consentire dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità.
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net