Con la Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 81/08, tra queste alcune riguardano la figura del PREPOSTO e la sua FORMAZIONE.
In particolare la Legge n. 215/2022 introduce:
- l’obbligo di individuazione del Preposto sia per le attività effettuate in azienda che per le attività esterne. In caso di appalto/subappalto il Datore di lavoro deve indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto.
- la ridefinizione di alcuni suoi obblighi/poteri, si introduce la possibilità di interruzione dell’attività da parte del Preposto sia nel caso di comportamento non corretto da parte di un collega che nell’ipotesi di deficienze oggettive rilevate nel corso dell’attività
- la ridefinizione del percorso formativo con obbligo di aggiornamento biennale e non più quinquennale, in presenza
Il Preposto alla sicurezza, quindi, è la figura che deve essere individuata dal Datore di lavoro per effettuare l’attività di SORVEGLIANZA rispetto all’applicazione delle norme relative alla sicurezza.
Relativamente alla formazione del Preposto si rimanda ad un Accordo Stato Regione (che sarebbe dovuto arrivare entro il 30 giugno 2022) e che dovrebbe rivedere tutto l’ambito della formazione.
In attesa del nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione quando si deve svolgere l’aggiornamento al preposto?
- corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023 -> rispetta la scadenza già prevista
- corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023 -> completare l’aggiornamento entro il 21/12/2023
- corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente -> scadenza biennale come da Legge n. 215/2021