L’esenzione fiscale e contributiva applicato ai ‘fringe benefit’ previsto dal cd. ‘Decreto Lavoro’, limitatamente al periodo di imposta 2023 dispone che, entro il limite complessivo di € 3.000,00, non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti, e dei servizi prestati, ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati), risultanti fiscalmente a carico, né le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In merito al suddetto provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:
l’estensione del regime di esenzione trova applicazione relativamente al periodo di imposta 2023, pertanto ai fini della verifica del rispetto dell’importo massimo erogato occorre considerare anche gli importi erogati dal datore di lavoro dall’inizio del periodo di imposta 2023.
Si considerano fiscalmente a carico i figli di età:
- non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 4.000,00;
- superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 2.840,51.
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nel caso specifico, trattandosi di una misura limitata al solo anno 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31/12/2023.
Il regime di esenzione dei fringe benefit spetta in misura intera ad ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, anche qualora non siano applicabili le detrazioni di imposta per applicazione dell’assegno unico ed universale.
Infatti, i figli di età inferiore a 21 anni che rispettano il limite reddituale sono fiscalmente a carico anche se per gli stessi non spettino più le detrazioni.
Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli a carico al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, il regime di esenzione spetta ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno che dell’altro genitore.
L’applicazione della soglia di esenzione di €3.000,00 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore della presenza di figli fiscalmente a carico con indicazione del relativo codice fiscale.
Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l’estensione del regime di esenzione non è applicabile.
La dichiarazione può essere rilasciata in forma libera e deve essere conservata ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Nel caso in cui vengano meno i presupposti in capo al lavoratore per il riconoscimento del maggior regime di esenzione (es. figli che, successivamente alla dichiarazione presentata dal genitore lavoratore, abbiano conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti previsti per essere considerati fiscalmente a carico), il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro, che dovrà provvedere al corretto trattamento fiscale in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, in caso di cessazione in corso d’anno.
L’erogazione dei fringe benefit può essere effettuata dal datore di lavoro ad personam.
Il datore di lavoro, ai fini dell’attuazione della misura, è tenuto ad informare preventivamente le RSU/RSA laddove presenti.
Quindi, per il periodo di imposta 2023 trovano applicazione due distinte soglie di non imponibilità dei cd. fringe benefits, in base alla condizione soggettiva del lavoratore:
- senza figli a carico: limite massimo di € 258,23;
- con figli a carico: limite massimo di € 3.000,00, con possibilità di inclusione anche di somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Si precisa, infine, che l’estensione del regime di esenzione previsto dal decreto lavoro costituisce una misura ulteriore e diversa rispetto al bonus carburante, previsto nella misura di € 200,00 (esente fiscalmente ma non contributivamente) dal cd. ‘Decreto Trasparenza’ (D.L. n. 5/2023).
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