Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato FSBA ha reso noto che la contribuzione ad esso dovuta, indicata nel mod. F24 con causale EBNA, è soggetta a sospensione secondo le modalità ed i termini finora fissati e/o che verranno successivamente stabiliti dal Governo, in materia di versamenti fiscali e previdenziali per fronteggiare l’emergenza Covid-19, anche per quanto riguarda tempi e modalità di successivo recupero.
Pertanto, in base a quanto stabilito dal D.L. n. 23/2020 (cd. decreto liquidità) in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione per i mesi di aprile e maggio 2020, anche la sospensione dei versamenti della contribuzione al fondo FSBA dipende dal volume di affari anno precedente e dalla diminuzione del fatturato:
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 è sospesa la contribuzione FSBA relativa alle competenze dei mesi di marzo e aprile 2020 ovvero alle scadenze di versamento di aprile e maggio 2020;
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 è sospesa la contribuzione FSBA relativa alle competenze dei mesi di marzo e aprile 2020 ovvero alle scadenze di versamento di aprile e maggio 2020;
Nonché:
- per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31/03/2019 è sospesa la contribuzione FSBA relativa alle competenze dei mesi di marzo e aprile 2020 ovvero alle scadenze di versamento di aprile e maggio 2020.
I versamenti così sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Restano ferme le sospensioni già previste per il mese di aprile 2020, per i soggetti di cui all’art. 61 comma 2 decreto legge n. 18/2020, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui sopra, e per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 per i soggetti di cui all’art. 61 comma 5 decreto legge n. 18/2020.
Per informazioni Area Lavoro Confartigianato