CORONAVIRUSLAVORO
Green Pass nei luoghi di lavoro: disposizioni normative e modalità di controllo

Con il D.L. n. 127/2021 viene esteso, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere e di esibire il Green pass alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati, nonché ai magistrati negli uffici giudiziari.
Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni normative e delle modalità di controllo nei luoghi di lavoro.

 

CHI DEVE CONTROLLARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO?

In ambito lavorativo è il datore di lavoro, o suo delegato incaricato con atto formale, che deve verificare il possesso del Green pass.
Nell’ipotesi di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

 

COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO?

I datori di lavoro sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono:

definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso.

La verifica deve avvenire mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile “VerificaC19” normativamente prevista, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro,  derivante da specifiche esigenze organizzative volte  a  garantire  l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori  sono  tenuti  a  rendere  le comunicazioni relative al possesso della certificazione verde Covid-19 con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative aziendali.

 

COME AVVIENE LA VERIFICA?

1) La certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale o cartaceo)

2) L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato

3) L’app applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida, lo schermo diventa verde nel caso di regolarità della certificazione o rosso nel caso di irregolarità

4) L’app mostra l’effettiva validità della Certificazione, nonché il nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della stessa

Per utilizzare correttamente l’app è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet; comunque l’applicazione funziona correttamente anche offline.

 

ATTENZIONE ALLA PRIVACY

GREEN PASS: equivale a qualsiasi altro certificato medico perché contiene dati particolari (es. risultato del test, esito vaccinazioni, esenzione, malattia), pertanto il controllo risulta legittimo solo se il trattamento (controllo) dei dati sia limitato solo a quelli effettivamente e strettamente necessari per la finalità.

SONO VIETATE:

• la raccolta dei dati dell’intestatario e la data di scadenza del Green Pass

• la conoscenza dei presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione
(vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone)

• la richiesta e la conservazione di copia delle stesse.

I controlli non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica di esenzione.

 

QUALI CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE?

Per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15/10/2021, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro, di competenza del Prefetto.

 

QUALI CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE PRIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L’obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, le imprese con meno di 15 dipendenti hanno a disposizione due possibilità:

– considerare il lavoratore privo di green pass assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde, senza procedere alla sospensione;

valutare, decorsi 5 giorni di assenza, la sospensione del lavoratore procedendo alla stipula di un contratto a termine per sostituzione. In tal caso la sospensione è una condizione necessaria per stipulare il contratto a termine.

In caso di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500, di competenza del Prefetto, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Di seguito una tabella riepilogativa del termine di rilascio e della durata delle certificazioni verdi Covid-19:

Termine rilascio Durata
VACCINAZIONE Dal 15° giorno successivo alla 1^ dose per i vaccini con più dosi

 

 

Dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose per i vaccini monodose

Fino alla 2^ dose e successivamente ad essa per 12 mesi

 

 

 

12 mesi

GUARIGIONE Dalla data di guarigione 6 mesi
Dalla somministrazione della 1^ ed unica dose 12 mesi
TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO Dall’effettuazione del test 48 ore

72 ore

GUARIGIONE DOPO VACCINAZIONE

(intendendo i casi accertati positivi oltre il 14° giorno dalla prima dose o a seguito del completamento del ciclo vaccinale)

Dalla guarigione 12 mesi

 

Dal 19/09/2021 la validità delle certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale è stata automaticamente portata a 12 mesi dalla piattaforma nazionale DGC.

 

FAQ

Visto l’obbligo del Green Pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti. I protocolli rimangono validi e devono continuare ad essere applicati.

Chi lavora sempre in smart working deve avere il Green Pass?

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dalla normativa.

Chi controlla il libero professionista ? E il titolare di un’azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il Green Pass?

Sì.

I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

L’obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” è collocata all’aperto?
Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.

Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?
Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.
È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

 

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