IN EVIDENZALAVORO
Green Pass nei luoghi di lavoro, si semplificano i controlli

Il decreto legge n. 127/2021, con il quale è stato esteso l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, è stato convertito nella legge n. 165/2021, con validità dal 21/11/2021.

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate.

 

VERIFICA DEL GREEN PASS

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche della certificazione verde Covid-19, i lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di consegnargli copia della propria certificazione, ed essere conseguentemente esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità.

Tale disposizione può agevolare la verifica da parte dei datori di lavoro, specie relativamente a quei lavoratori che, per l’organizzazione aziendale o per la specifica attività svolta, svolgono la prestazione lavorativa in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro o che non accedono alla sede aziendale.

 

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, alle quali è consentito dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere e sostituire il lavoratore, è previsto che il contratto in sostituzione potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola, fermo restando il limite del 31/12/2021, e che il contratto a termine sostitutivo, nonché gli eventuali rinnovi, potranno avere una durata massima di 10 giorni lavorativi.

 

SCADENZA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN CORSO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni, in quanto è consentito al lavoratore di permanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

 

LAVORATORI SOMMINISTRATI

Per i lavoratori somministrati la verifica della certificazione verde Covid-19 compete all’utilizzatore, mentre è onere dell’agenzia di somministrazione informare i lavoratori circa gli obblighi normativi vigenti.

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Viene specificato che l’obbligo di possesso e di esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 nell’ambito delle attività di formazione riguarda anche ai partecipanti in qualità di discenti.

 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ TEATRALI IN AMBITO DIDATTICO

Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curriculare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi Covid-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.