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Il Dl Semplificazioni è legge, le misure principali

burocrazia semplificata

Il Senato ha dato il via libera al Dl Semplificazioni, approvato già alla Camera il 23 luglio scorso. I temi del decreto riguardano la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza assieme allo snellimento di alcune procedure, da quella di Via alle fonti rinnovabili, dalle opere di impatto rilevante, ai contratti pubblici, fino alle infrastrutture dei trasporti e digitali.

Fra le modifiche introdotte in Parlamento, il pacchetto di misure che snelliscono l’utilizzo del Superbonus al 110%. Viene inoltre rafforzato il coinvolgimento del Parlamento nell’attuazione del Pnrr prevedendo un suo ruolo di monitoraggio.

Tra le novità introdotte, anche una norma che consente, in caso di ricorsi al TAR, di proseguire senza interruzioni i lavori delle opere legate al PNRR e al Piano nazionale complementare ( è
la garanzia che l’Italia procederà in velocità, senza pregiudicare le legittime tutele per le imprese). Di seguito, tutte le principali misure.

 

La nuova procedura di VIA veloce

Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente) (art 20. La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali:

– la nomina di una Commissione ad hoc («Commissione tecnica PNRR PNIEC») dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC (art 17);

– lo svolgimento in parallelo dell’attività istruttoria della Commissione con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero della Transizione ecologica;

– l’affidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale competente del MiTE che lo esercita di concerto con il direttore della direzione generale competente del Ministero della Cultura, che assorbe anche l’autorizzazione paesaggistica (quando viene presentata la relazione paesaggistica) con un notevole risparmio di tempo e di denaro;

– l’introduzione del rimborso al proponente del 50 dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR PNIEC.

 

Misure in materia di VIA regionale 

Viene introdotta una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, una conferenza dei servizi preliminare, con tempi che possono essere ridotti fino alla metà e che consente al proponente di conoscere preventivamente le condizioni per l’approvazione del progetto. In questo modo può essere migliorata la qualità dei progetti e ridotti i tempi di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (che comprende oltre alla VIA tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell’impianto).

 

Green Economy

Molte altre semplificazioni accelerano gli investimenti per la green economy al fine di contribuire agli obiettivi europei di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare gli articoli da 30 a 32 quater, attraverso la semplificazione delle pratiche autorizzative, con riferimento:

alle fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, geotermici, biogas);

alle infrastrutture energetiche;

agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica (in particolare quelli di piccole dimensioni). Di fondamentale importanza anche la disposizione che semplifica l’attività di repowering e cioè l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in modo da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul paesaggio (art 32).

 

Superbonus ed efficientamento energetico degli edifici

La misura di semplificazione in materia di superbonus affronta i problemi dell’eccesso di adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di emergenza epidemiologica, che sinora hanno frenato l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomìni. A fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande (di cui solo il 10 per condomìni e il restante 90 per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome.

Tutti gli interventi che rientrano nel superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1 settembre 1967.

In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

Ulteriori novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli interventi in edilizia libera per i quali basterà una semplice descrizione. Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico.

Infine, per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale.

Il modulo, inviato per l’approvazione alla Conferenza Unificata di questa settimana (e dunque operativo al momento della approvazione della legge di conversione del decreto) è costruito in collaborazione con coloro che dovranno utilizzarlo e in particolare con la Rete delle Professioni tecniche e l’ANCE. Il rilancio del superbonus contribuisce alla ripresa dell’edilizia e delle filiere produttive a esse collegate.

 

Infrastrutture necessarie per la banda ultra larga

Il decreto contiene importanti novità volte a rendere più veloci le procedure autorizzatorie necessarie per la banda ultra larga (Bul). Vengono tagliati i tempi, che sono ridotti da 250-300 giorni a un massimo 90 giorni decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo. Inoltre, vengono eliminate completamente le autorizzazioni per alcune tipologie di interventi di piccola entità, come le microtrincee.

 

Diffusione delle comunicazioni digitali delle Pubbliche amministrazioni

Tutte le comunicazioni tra PA e cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti digitali. L’uso della piattaforma per le notifiche digitali diventerà obbligatorio per le notifiche, ma la piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica.

 

Semplificazione procedure di appalto

Procedure accelerate per alcune opere infrastrutturali strategiche 

È stata prevista una procedura speciale di approvazione di alcune opere infrastrutturali strategiche all’interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità.

Promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC 

Sono state previste forme più accentuate di promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC. È stato introdotto, inoltre, il principio di parità di genere riferito a tutti gli organismi pubblici istituiti dal decreto legge.

Promozione delle PMI 

Sono state introdotte misure premiali a favore delle piccole e medie imprese ( nell’ambito degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano nazionale complementare.

Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico 

Viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 comma 5 del decreto legislativo n 50 del 2016. In tal modo si estrinseca la Collaborazione tra il settore pubblico, che predispone una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know how tecnico.

Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra l’altro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n 241.

Certezza del provvedimento di aggiudicazione anche quando c’è una impugnativa 

A seguito delle modifiche introdotte durante l’esame parlamentare è stata soppressa la limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 125 del codice del processo amministrativo ai soli lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 % dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

In questo modo, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con l e risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, invece del subentro nel contratto già concluso tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, al soggetto che vince un eventuale riscorso spetta esclusivamente una tutela risarcitoria.

Questa previsione consegue un duplice risultato: da un lato assicura l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dell’operatore economico non aggiudicatario, che beneficia comunque del risarcimento economico; dall’altro lato garantisce la definitività del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell’opera. La realizzazione delle opere non potrà più essere ritardata dai ricorsi.

Certezza dell’avvio dei lavori 

Nel  caso in cui la Stazione appaltante ritardi la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n 76 nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, si attiva d’ufficio o su richiesta dell’interessato il potere sostitutivo. In tal modo si garantisce il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Commissari straordinari 

È stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’art 4 del D L 32 2019 per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di determinati interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale.

Qualificazioni delle stazioni appaltanti

La capacità amministrativa delle Stazioni appaltanti di predisporre la documentazione di gara è alla base di procedimenti di aggiudicazione rapidi e privi di errori. A tal fine si propone di innalzare i criteri di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza in modo tale da garantire elevati standard prestazionali nell’ambito di una più ampia riorganizzazione delle stazioni appaltanti.

Subappalto 

Si innalza, sino al 31 ottobre 2021 la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto. Dal 1 novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori. Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.

 

Altre misure

Rafforzamento silenzio-assenso e dei poteri sostitutivi

L’attestazione del silenzio assenso 

È una semplificazione che affronta un problema da tempo segnalato da cittadini e imprese. Con il silenzio assenso sinora era spesso impossibile chiedere il mutuo o ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di una casa. Con la semplificazione, il cittadino potrà richiedere e ottenere per via telematica l’attestazione dell’accoglimento della domanda o, decorsi dieci giorni senza risposta, potrà autocertificarla.

Il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei tempi

Fino a ieri l’intervento sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini dei tempi delle procedure, poteva essere richiesto solo dall’interessato. Con la nuova disposizione, l’amministrazione può intervenire anche d’ufficio Il dirigente o l’ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l’ufficio appositamente individuato, hanno l’obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto.

Semplificazione per le Zes 

Il decreto introduce procedure semplificate per le zone economiche speciali autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso e conferenza di servizi.

 

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