
Il decreto 25 marzo 2020 introduce alcune modifiche all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.
Il ministero dello Sviluppo Economico ha infatti pubblicato il decreto contenente modifiche al precedente decreto del presidente del Consiglio che fissava la lista delle attività imprenditoriali e industriali considerate essenziali per le quali non c’è l’obbligo di chiusura. La lista pubblicata prevede alcune chiusure, come per la fabbricazioni di macchinari per l’agricoltura o di pneumatici, alcune limitazioni, come ad esempio per i call center, e nuove categorie che potranno rimanere aperte, come quelle per la consegna a domicilio.
Tre giorni di tempo per le imprese che devono chiudere
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
28.93 Fabbricazione di macchine per |l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
(outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei
limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.