Il 18 dicembre scade la seconda rata dell’Imu 2023, ma non tutti i proprietari di un immobile sono tenuti a effettuare i versamenti. Tra le esenzioni rientra il caso dei coniugi con residenze diverse nello stesso comune o in comuni diversi. Dimora abituale e residenza anagrafica vanno a braccetto per godere dell’esenzione IMU per l’abitazione principale a prescindere dalla dimora e residenza dell’altro coniuge.
È l’effetto pratico di quanto previsto nella sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che è intervenuta orientando la qualificazione dell’abitazione principale ai fini IMU in senso conforme alla Costituzione. A tal fine viene richiesto che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente la dimora abituale senza che abbia rilevanza la residenza anagrafica dei suoi familiari.
L’esenzione dall’IMU dell’abitazione principale riguarda i fabbricati, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9), dove il contribuente vi abbia stabilito la dimora abituale nonché la residenza anagrafica, che devono sempre coesistere. Nel caso in cui dimora e residenza siano differenti, l’esenzione non deve essere applicata.
L’esenzione spetta anche per le pertinenze dell’abitazione principale se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
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