Il decreto legge n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, prevedendo un periodo di sospensione diverso in base alla tipologia di datore di lavoro, con conseguente effetto anche sulle rateazioni in corso di debiti contributivi, riguardo alle quali l’Inail ha fornito le seguenti indicazioni:
- 61 comma 2: elenca i soggetti destinatari per i quali è previsto un periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi dal 02/03/2020 al 30/04/2020, con ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessioni di rateazioni con scadenza ricadente nel periodo 02/03/2020 – 30/04/2020.
Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.
- 61 comma 5: elenco dei soggetti destinatari per i quali è previsto un periodo più ampio di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi dal 02/03/2020 al 31/05/2020, con ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessioni di rateazioni con scadenza ricadente nel periodo 02/03/2020 – 31/05/2020.
Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.
I suddetti soggetti per usufruire della sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, devono presentare domanda di sospensione alla Sede competente, che accorderà la sospensione qualora il richiedente rientri in una delle categorie sopra indicate.
- 62 comma 2: i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professionae aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro nel perodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge stesso, per i quali è previsto un periodo di sospensione dei versamenti contributivi dal 08/03/2020 al 31/03/2020, con ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Riguardo a tali soggetti, l’istituto precisa che nel periodo considerato 08/03/2020 – 31/03/2020, non scadendo alcun versamento da autoliquidazione di premi Inail, tale sospensione non ha alcuna rilevanza per l’istituto. Pertanto, le rateazioni non beneficiano di alcuna sospensione.
- 37 comma 1: datori di lavoro domestico per i quali è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020, con ripresa dei versamenti entro il 10/06/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Per i lavoratori domestici, la quota per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di competenza dell’Inail è riscossa direttamente dall’Inps con i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico, che riversa poi all’Inail le somme riscosse.
SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE
In base all’art. 68 comma 1 D.L. n. 18/2020 che stabilisce la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo dall’ 08/03/2020 al 31/05/2020, da versare in un’unica soluzione entro il 30/06/2020, è da intendersi sospeso anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione aventi per oggetto premi Inail in scadenza 08/0/2020 – 31/05/2020,il cui versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30/06/2020.