Decreto Direttoriale n. 52 del 11/02/2020 e Decreto Direttoriale n. 66 del 21/02/2020
Con decreto direttoriale n. 52 del 11/02/2020, è stato istituito per l’anno 2020 l’IncentivO Lavoro “IO Lavoro”, per assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e apprendistato, effettuato nell’anno 2020, in presenza dei requisiti richiesti.
Premesso che non è ancora stata emanata la circolare esplicativa Inps ed il relativo modulo telematico, si riportano alcune prime indicazioni.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
Datori di lavoro privati.
LAVORATORI INTERESSATI
disoccupati ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 150/2015 in possesso delle seguenti caratteristiche:
– lavoratori di età compresa tra i 16 anni e i 24 anni;
– lavoratori con almeno 25 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
che non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
Si applica a tutti i rapporti di lavoro stipulati dal 01/01/2020 al 31/12/2020:
– a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– di apprendistato professionalizzante.
– trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato; in tal caso, non è richiesto in capo al lavoratore il requisito di disoccupazione, né deve ricorrere il requisito che tali lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro.
Compresi:
Rapporti a part-time;
Rapporti di lavoro subordinato stipulati con socio lavoratore di cooperativa.
Con esclusione dei contratti di lavoro:
– Domestico;
– Occasionale;
– Intermittente.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua, per ogni lavoratore, riparametrato ed applicato su base mensile.
In caso di lavoro a part-time, il contributo è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito nel rispetto del regime De Minimis.
COMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
L’esonero è cumulabile con incentivo all’assunzione di percettori reddito di cittadinanza di cui alla legge n. 4/2019, nonché con altri incentivi di natura economica introdotti ed attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali regioni.
In particolare, con Decreto Direttoriale n. 66/2020 è stato specificato che l’incentivo IOLavoro è cumulabile con l’esonero contributivo previsto per lavoratori under 35 dalla legge di bilancio 2018 (fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma che disciplina tale incentivo), nel limite massimo di un importo pari a € 8.060,00 su base annua.
PROCEDURA DI ACCESSO ALL’INCENTIVO
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente tramite l’apposito modulo telematico, contenente i dati dell’assunzione da effettuare o effettuata, secondo le modalità che verranno definite dall’istituto nell’apposita circolare esplicativa in attesa di emanazione.
L’Inps effettua le seguenti operazioni:
– determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
– verifica i requisiti di ammissione all’incentivo;
– accerta la disponibilità delle risorse disponibili, suddivise per Regioni;
– comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
Per le assunzioni effettuate prime che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’Inps autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
VERIFICA REQUISITI IN CAPO AL LAVORATORE
Considerato che deve essere verificato lo stato di disoccupazione in capo al lavoratore e, per i lavoratori di almeno 25 anni, l’eventuale assenza di impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6 mesi, nonché l’assenza di rapporti di lavoro con il medesimo datore negli ultimi 6 mesi, è fondamentale che il datore di lavoro acquisisca, all’atto dell’assunzione, la scheda anagrafico-professionale aggiornata, rilasciata dal Centro per l’impiego, contenente lo stato di disoccupazione aggiornato.