EMERGENZA CORONAVIRUSLAVORO
INL: procedimenti amministrativi esclusi dalla sospensione

Il decreto legge n. 18/2020 ha introdotto alcune misure incidono sulle attività di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’art. 103, comma 1, intitolato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, stabilisce che il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 non considera ai “fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”.

Ciò premesso, si riportano di seguito i procedimenti che restano esclusi dal campo di applicazione

dell’art. 103, del D.L. Cura Italia, e che pertanto non sono da considerare sospesi con conseguente necessità di prosecuzione o attivazione della relativa istruttoria:

  • Istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato
  • Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. – art. 17, comma 2, lett. b) e c)

Al riguardo, va considerato che l’art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede che

l’ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell’art. 3, terzo comma, e dell’art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia“.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che il provvedimento di interdizione anticipata, in

relazione alle sole attività ammesse di cui all’elenco allegato al DPCM 22/03/2020, considerato che per le altre è prescritta la chiusura, e fermo restando l’effettivo pericolo di contagio (la lavoratrice in smart working non può evidentemente considerarsi soggetto effettivamente in “pericolo”), può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del DVR sulla base di quanto previsto all’art. 5 del richiamato D.P.R. e delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale.

L’istanza dovrà essere inoltrata all’Ispettorato del lavoro per e-mail o per PEC.

Il provvedimento di interdizione sarà trasmesso al datore di lavoro tramite PEC e al lavoratore tramite e-mail o PEC.

La data di trasmissione mediante PEC al datore di lavoro da effettuare contestualmente

all’apposizione della firma da parte del Dirigente (preferibilmente in modalità digitale) costituisce data di rilascio del provvedimento.

  • Richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri online ex art. 55 D.Lgs. 151/2001

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha messo a disposizione on line il modulo di richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età (ex art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Questo modulo sarà utilizzabile in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il modello va compilato in ogni sua parte (diverse informazioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro sono desumibili dalla busta paga) e deve essere sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato. 

Una volta compilato e sottoscritto il modello deve essere trasmesso all’Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio(individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.

Il provvedimento di convalida sarà inviato tramite PEC al datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.