
Si riportano di seguito le prime indicazioni fornite dall’Inps con messaggio n. 1281/2020 relativamente a congedo parentale, permessi legge n. 104/92 e bonus baby sitting.
CONGEDO PARENTALE
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 05/03/2020 al 17/05/2020.
Beneficiari
- Genitori con figli fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa;
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per un periodo di 15 giorni senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: congedo con indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa;
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa in materia di congedi parentali: indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa in caso di figli fino a 12 anni di età ovvero senza alcuna indennità e senza copertura figurativa in caso di figli dai 12 ai 16 anni;
Modalità di presentazione della domanda
- I genitori che hanno già presentato richiesta e che, alla data del 05/03/2020, hanno già in corso un periodo di congedo parentale ordinario non devono presentare una nuova domanda, in quanto i giorni di congedo parentale ordinario saranno convertiti d’ufficio dall’Inps nel congedo COVID-19;
- I genitori non fruitori, che intendono fruire del congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali ordinari, possono presentare la domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale ordinario;
- I genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’Inps.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 05/03/2020, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale, non devono presentare una nuova domanda. I periodi già richiesti sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità nella misura del 50%;
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma devono presentare apposita domanda e, nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda, potranno farlo anche con data retroattiva decorrente al massimo dal 05/03/2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo 2020;
- Genitori con figli fino a 12 anni di età e genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
Modalità di presentazione della domanda
- I genitori di figli minori di 3 anni possono presentare domanda all’Inps, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale ordinario;
- I genitori di figli di età compresa tra 3 anni e 12 anni potranno presentare domanda all’Inps e se la fruizione è precedente alla domanda medesima sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 05/03/2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020;
- I genitori di figli di età superiore a 12 anni portatori di handicap grave possono già fruire del congedo COVID-19, ma la domanda, anche con efficacia retroattiva dal 05/03/2020, dovrà essere presentata utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020;
- I periodi di congedo parentale eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
- Genitori con figli fino a 12 anni di età e genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
Modalità di presentazione della domanda
- I genitori di figli minori di 1 anno possono presentare domanda all’Inps, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale ordinario;
- I genitori di figli di età compresa tra 1 anno e 12 anni potranno presentare domanda all’Inps e se la fruizione è precedente alla domanda medesima sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 05/03/2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020;
- I genitori di figli di età superiore a 12 anni portatori di handicap grave possono già fruire del congedo COVID-19, ma la domanda, anche con efficacia retroattiva dal 05/03/2020, dovrà essere presentata utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020;
- I periodi di congedo parentale eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Il congedo COVID-19 non è fruibile se:
- L’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito;
- È stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
Il congedo COVID-19 è cumulabile:
- nell’arco dello stesso mese con i giorni di permesso retribuito ai sensi della legge n. 104/92, anche nella maggior misura prevista dal d.l. 18/020;
- nell’arco dello stesso mese con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Ulteriori approfondimenti
- INPS: ulteriori indicazioni su congedi parentali – permessi legge n. 104/92
- Congedo parentale Covid-19: compatibilità con altri permessi/congedi
PERMESSI LEGGE N. 104/92
In aggiunta ai 3 giorni mensili di permesso legge n. 104/92, è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile.
Tali ulteriori giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING
Beneficiari
Lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps o lavoratori autonomi (iscritti o non iscritti all’Inps) che siano:
- Genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 05/03/2020, anche in caso di adozione o affidamento preadottivo;
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, indipendentemente dall’età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata secondo la modulistica che verrà resa disponibile dall’Inps entro la prima settimana di aprile 2020, con le consuete modalità:
- Uffici Patronato Confartigianato
- Web: inps.it – servizi on line – servizi per il cittadino – autenticazione con pin dispositivo – domanda di prestazioni a sostegno del reddito – bonus servizi di baby-sitting;
- Contact center al numero verde 803.164 da rete fissa o numero 06.164.164 da rete mobile;
Visto che il bonus verrò erogato mediante libretto di famiglia (art. 54-bis legge n. 50/2017), al fine di consentirne l’erogazione, i beneficiari del bonus dovranno registrarsi tempestivamente come utilizzatori del libretto di famiglia nell’apposita sezione del sito Inps, così come dovranno registrarsi nel sito inps nell’apposita sezione i soggetti che erogheranno i servizi di baby-sitting.
Il bonus baby-sitting non è fruibile se:
- l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito;
- è stato richiesto il congedo COVID-19 rispetto al quale è alternativo.