Il decreto legge n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, prevedendo un periodo di sospensione diverso in base alla tipologia di datore di lavoro:
- 61 comma 2: elenca i soggetti destinatari per i quali è previsto un periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi dal 02/03/2020 al 30/04/2020, con ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- 61 comma 5: elenco dei soggetti destinatari per i quali è previsto un periodo più ampio di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi dal 02/03/2020 al 31/05/2020, con ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
- 62 comma 2: i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professionae aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro nel perodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge stesso, per i quali è previsto un periodo di sospensione dei versamenti contributivi dal 08/03/2020 al 31/03/2020, con ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- 37 comma 1: datori di lavoro domestico per i quali è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020, con ripresa dei versamenti entro il 10/06/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Le suddette sospensioni devono intendersi estese anche ai pagamenti di tutte le rate relative a rateazioni già in corso, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospensione, secondo la distinzione sopra riportata.
La ripresa dei versamenti di tutte le rate sospese dovrà avvenire in un’unica soluzione nei termini indicati in base alla tipologia di datore di lavoro.
Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate, il piano di ammortamento rimarrà nello stato “emesso” fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione. In proposito si precisa che l’assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva.
Ai fini dell’adozione di provvedimenti di revoca, che è conseguente al mancato pagamento di due rate anche non consecutive del piano di ammortamento ovvero della contribuzione corrente, l’Inps avrà cura di verificare che l’omesso pagamento non sia correlato alle sospensioni disposte da d.l. n. 18/2020.