LAVORO E WELFARE
INPS, nuovo regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva

Con il d.l. n. 19/2024, (convertito dalla l. n. 56/2024) sono state introdotte importanti novità in merito al regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva.

Il nuovo regime, operativo dal 1° settembre 2024, è stato illustrato dall’ INPS con la circolare del 4 ottobre 2024 n. 90.

Modifiche riguardano in particolare la misura delle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva, prevedendo una diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente ed ai tempi dell’adempimento, con lo scopo di favorire ed accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie da parte di contribuenti.

 

SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA (art. 116 comma 8 lett. a) Legge n. 388/2000)

Omissione contributiva = mancato o ritardato pagamento di contributi o  premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Fermo restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, è stata introdotta una misura agevolativa per cui se il pagamento avviene:

  • entro 120 giorni dalla scadenza di legge;
  • in un’unica soluzione; anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti entro il limite di 120 giorni e purché l’importo totale corrisponda con la contribuzione complessivamente dovuta; la misura agevolata non trova applicazione in caso di pagamento in modalità rateale;
  • in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori,

non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti.

Trascorso il termine di 120 giorni, le sanzioni civili vengono calcolate in misura ordinaria.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano a essere dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi di mora.

La nuova disciplina trova applicazione relativamente agli adempimenti verificatisi a decorrere dal 01/09/2024 e pertanto ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 01/09/2024. In caso di contribuenti assoggettati a pagamenti trimestrali (es. datori di lavoro domestico) la nuova disciplina trova applicazione agli adempimenti verificatisi a decorrere dal 01/09/2024 e pertanto ai contributi per i quali la scadenza di versamento sia successiva al 01/09/2024 (es. 10/10/2024 per i datori di lavoro domestico).

 

SANZIONI CIVILI PER EVASIONE CONTRIBUTIVA (art. 116 comma 8 lett. b) Legge n. 388/2000)

Evasione contributiva = mancato versamento di contributi o premi dovuti connessi a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o conformi al vero.

In particolare, il legislatore ha inteso qualificare in termini di evasione contributiva la condotta posta in essere da ogni tipologia di contribuente caratterizzata da elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell’obbligo contributivo in capo al medesimo soggetto, ovvero omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria posta in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

Fermo restando che in caso di mancata regolarizzazione spontanea, è prevista l’applicazione di una sanzioni pari al 30% in ragione d’anno dell’importo dei contributi o premi dovuti e non pagati fino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto, in caso di denuncia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione sono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in un’unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia ovvero di 7,5 punti se il versamento avviene in un’unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla denuncia.

La nuova disciplina trova applicazione a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 01/09/2024 anche se riferite ai periodi pregressi alla stessa, considerato che l’inadempimento è conosciuto dall’istituto solo per effetto delle denunce/registrazioni stesse.

 

SANZIONI CIVILI IN PRESENZA DI ACCERTAMENTI DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 116 comma 8 lett. b-bis) Legge n. 388/2000)

Possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili a seguito di accertamento della situazione debitoria o verifiche ispettive da parte dell’ente impositore, purché il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero in modalità rateale presentando la relativa domanda di rateazione entro il termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

 

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net