
CONGEDO PARENTALE (art. 23 D.L. 18/2020)
Il congedo è fruibile da:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
- lavoratori dipendenti del settore pubblico.
Il congedo non è fruibile se:
- L’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito;
- È stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting, presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
Il limite di 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92 i scritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Durante la fruizione del congedo è riconosciuta un’indennità in misura dipendente dalla categoria lavorativa di appartenenza del genitore ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
E’ riconosciuta altresì la possibilità di fruizione del congedo anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. In tal caso è fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto.
Il congedo spetta anche ai genitori adottivi ed ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori.
Il congedo COVID-19 è cumulabile:
- nell’arco dello stesso mese con i giorni di permesso retribuito ai sensi della legge n. 104/92, anche nella maggior misura prevista dal d.l. 18/2020;
- nell’arco dello stesso mese con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Il nuovo congedo parentale di cui all’art. 23 D.L. n. 18/2020 rispetto all’ordinario congedo parentale prevede le seguenti due novità:
- nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
- la tutela oltre i limiti ordinari.
Beneficiari e misura dell’indennità
- Genitori con figli fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa;
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per un periodo di 15 giorni senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: congedo con indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa;
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa in materia di congedi parentali ordinari: indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa in caso di figli fino a 12 anni di età ovvero senza alcuna indennità e senza copertura figurativa in caso di figli dai 12 ai 16 anni;
L’indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 D.Lgs. n. 151/2001, ovvero facendo riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo mensile scaduto immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità, ad esclusione dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, altri premi o trattamenti accessori.Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.I datori di lavoro comunicano all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso evidenziazione nel flusso uniemens degli appositi codici evento.
- Modalità di presentazione della domanda
- I genitori che hanno già presentato richiesta e che, alla data del 05/03/2020, hanno già in corso un periodo di congedo parentale ordinario non devono presentare una nuova domanda, in quanto i giorni di congedo parentale ordinario saranno convertiti d’ufficio dall’Inps nel congedo COVID-19 ed i datori di lavoro dovranno pertanto computare tali periodi a titolo di congedo COVID-19;
- I genitori non fruitori, che intendono fruire del congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali ordinari, possono presentare la domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale ordinario;
- I genitori di figli di età inferiore a 12 anni che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla normativa sul congedo parentale ordinario, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19, presentando apposita domanda, anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 05/03/2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020; nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro dovranno consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per il lavoratore beneficiario, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’istituto, anche con decorrenza retroattiva alla data di presentazione della domanda purché non anteriore alla data del 05/03/2020.
- I genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’Inps.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 05/03/2020, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale, non devono presentare una nuova domanda. I periodi già richiesti sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità nella misura del 50%;
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma devono presentare apposita domanda e, nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda, potranno farlo anche con data retroattiva decorrente al massimo dal 05/03/2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo 2020; nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro dovranno consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per il lavoratore beneficiario, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’istituto, anche con decorrenza retroattiva alla data di presentazione della domanda purché non anteriore alla data del 05/03/2020.
Requisito
Iscrizione alla gestione separata Inps, senza necessità né di un minimo contributivo né di regolarità contributiva.
Beneficiari
Lavoratori parasubordinati con rapporto attivo, liberi professionisti titolari di partita iva attiva o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 c. 1 Tuir, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria:
- Genitori con figli fino a 12 anni di età e genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
Modalità di presentazione della domanda
- I genitori di figli minori di 3 anni possono presentare domanda all’Inps, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale ordinario;
- I genitori di figli di età compresa tra 3 anni e 12 anni potranno presentare domanda all’Inps e se la fruizione è precedente alla domanda medesima sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 05/03/2020, utilizzando l’apposita procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020; tali lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19 e la domanda, anche se presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 05/03/2020 e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- I genitori di figli di età superiore a 12 anni portatori di handicap grave possono già fruire del congedo COVID-19, ma la domanda, anche con efficacia retroattiva dal 05/03/2020, dovrà essere presentata utilizzando l’apposita procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020; nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro dovranno consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per il lavoratore beneficiario, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’istituto, anche con decorrenza retroattiva alla data di presentazione della domanda purché non anteriore alla data del 05/03/2020.
- I genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla normativa sul congedo parentale ordinario, possono accedere al congedo COVID-19 presentando apposita domanda, anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 05/03/2020 utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020; tali lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19 e la domanda, anche se presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 05/03/2020 1 e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- I periodi di congedo parentale ordinario eventualmente richiesti prima del 17/03/2020, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale ordinario.
Requisito
Iscrizione alla gestione previdenziale Inps di appartenenza, senza necessità né di un minimo contributivo né di regolarità contributiva.
Beneficiari
- Genitori con figli fino a 12 anni di età e genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
Modalità di presentazione della domanda
- I genitori di figli minori di 1 anno possono presentare domanda all’Inps, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale ordinario;
- I genitori di figli di età compresa tra 1 anno e 12 anni potranno presentare domanda all’Inps e se la fruizione è precedente alla domanda medesima sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 05/03/2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020; tali lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19 e la domanda, anche se presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 05/03/2020 e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- I genitori di figli di età superiore a 12 anni portatori di handicap grave possono già fruire del congedo COVID-19, ma la domanda, anche con efficacia retroattiva dal 05/03/2020, dovrà essere presentata utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020; tali lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19 e la domanda, anche se presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 05/03/2020 e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- Lavoratrici autonome che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla normativa sul congedo parentale ordinario dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19, anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 05/03/2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà resa disponibile entro la fine di marzo 2020; tali lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19 e la domanda, anche se presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 05/03/2020 e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- I periodi di congedo parentale ordinario eventualmente richiesti prima del 17/03/2020, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
- Non devono presentare domanda di congedo all’Inps ma all’Amministrazione pubblica di appartenenza.
Ulteriori approfondimenti
Congedo parentale Covid-19: compatibilità con altri permessi/congedi
PERMESSI LEGGE N. 104/92 (art. 24 D.L. 18/2020)
In aggiunta ai 3 giorni mensili di permesso legge n. 104/92, è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile, anche consecutivamente nello stesso mese.
Le 12 giornate aggiuntive, così come i 3 giorni ordinari, possono essere fruiti anche frazionati in ore.
Ai fini della frazionabilità di ore delle ulteriori 12 giornate di permesso, valgono gli algoritmi di calcolo previsti per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro a part-time:
____ x 12 gg. = ore aggiuntive
numero medio giorni lavorativi settimanali
Orario di lavoro medio settimanale a part-time
____ x 12 gg. = ore aggiuntive
Numero medio dei giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno
Con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, i 12 giorni vengono riproporzionati secondo la seguente formula:
Orario medio settimanale a part-time
____ x 12 gg. = n. gg. spettanti
Orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno
Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.
Anche per questi permessi aggiuntivi, come per quelli ordinari, è possibile cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni.
Analogamente, il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) i giorni di permesso fruibili per l’assistenza al familiare disabile (3+3+12).
In caso di lavoratore già in possesso di un provvedimento di autorizzazione ai permessi legge n. 104/92, con validità comprensiva di marzo e aprile 2020, tale autorizzazione è valida anche per la fruizione delle giornate aggiuntive.
Il lavoratore non ancora in possesso di un provvedimento di autorizzazione ai permessi legge n. 104/92, deve presentare la domanda ed il conseguente provvedimento di autorizzazione sarà considerato valido dal datore di lavoro sia per i permessi nella misura ordinaria (3 giorni mensili) sia per gli ulteriori permessi (12 giorni aggiuntivi), ma la fruizione di tali giornate potrà avvenire solo successivamente alla data della domanda.