FISCALE
Invio spese sanitarie al STS: nuovi dati e nuova periodicità di invio

Il D.Lgs. n. 175/2014 ha introdotto, a carico dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche, l’obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) entro il 31.01 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il mod. 730 / REDDITI PF precompilato.

Nel corso del tempo, con appositi Decreti, la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento è stata ampliata e sono stati individuati i dati da inviare. Ora con la pubblicazione sulla G.U. 29.10.2020, n. 270 del DM 19.10.2020 il MEF ha apportato significative modifiche che riguardano sia i dati che devono essere trasmessi sia i termini entro i quali tale adempimento deve essere assolto.

L’art. 2 del Decreto in esame prevede l’implementazione delle informazioni che devono essere comunicate al STS.

L’art. 1, commi 679 e 670, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata). Tale “vincolo” non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

Il comma 2 dell’art. 2 del Decreto in esame dispone che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, sarà necessario comunicare al STS anche il “Tipo di documento fiscale” per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali (documento commerciale) ai fini dell’attuazione degli artt. 10-bis e 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” (esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative a prestazioni / cessioni sanitarie a persone fisiche e possibilità di assolvere l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite la trasmissione di tutti i corrispettivi al STS).

L’art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto in esame prevede che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, l’aliquota IVA applicata ovvero la natura dell’operazione nei casi di mancata applicazione dell’IVA (ad esempio, codice “N4” per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72).

Come noto il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Ferma restando tale possibilità e le relative modalità di esercizio previste dal DM 31.7.2015, l’art. 2, comma 2, lett. c) del Decreto in esame dispone ora che in caso di opposizione all’utilizzo dei dati con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021:

  • il soggetto obbligato all’invio è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all’acquisto / prestazione sanitaria. In tal caso, il rispetto dell’opposizione comporta che non deve essere indicato / trasmesso il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa e manifestato l’opposizione;
  • è necessario indicare l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nell’apposito nuovo campo.

L’art. 7 ridefinisce la periodicità con la quale dovrà essere effettuato l’invio dei dati al STS. In particolare è previsto che per le spese sostenute nel 2020 la trasmissione dei dati va effettuata, come di consueto, entro il 31.1 (1.2.2021 in quanto il 31.1 cade di domenica) invece per le spese sostenute dal 2021 la trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.