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Isolamento e quarantena: indicazioni ministeriali su durata e termine

Il Ministero della Salute, con circolare n. 32850/2020, ha fornito indicazioni in merito all’applicabilità, alla durata e al termine dell’isolamento fiduciario e della quarantena per Covid-19.

Premesso che:

  • l’ISOLAMENTO si applica ai casi di documentata infezione da Covid-19 e consiste nella separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, al fine di prevenire la trasmissione dell’infezione;
  • la QUARANTENA consiste nella restrizione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione del virus nei confronti di soggetti sani, ma che potrebbero essere stati esposti al virus, allo scopo di monitorare la comparsa di eventuali sintomi per una tempestiva identificazione di nuovi casi di contagio;

 

Con riferimento alla durata e al termine dell’isolamento e della quarantena vengono distinti i seguenti casi:

POSITIVI ASINTOMATICI (persone senza sintomi da covid-19 ma con una infezione in atto)

Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.

 

POSITIVI SINTOMATICI (persone con sintomi da covid-19 con una infezione in atto) Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, purché non abbiano sintomi da almeno tre giorni (esclusi perdita di gusto e olfatto che possono permanere per periodi prolungati) e dopo aver eseguito un tampone molecolare dall’esito negativo.

 

POSITIVI ASINTOMATICI DI LUNGO TERMINE (soggetti che pur in assenza di sintomi, diversi da eventuale perdita di gusto e olfatto, continuano a risultare positive al test molecolare)

Possono rientrare in comunità a seguito di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni e purché siano decorsi almeno 21 giorni dalla comparsa degli stessi.

Una deroga/rimodulazione a questo principio potrà essere prevista dalle autorità sanitarie, sentito il parere di microbiologi e virologi, in relazione alle eventuali condizioni di immunodepressione delle persone interessate.

 

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

Per “contatto stretto”, in base a quanto previsto dalla circolare Ministero della Salute n. 18584/2020 e dal Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, si intende:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Tali soggetti devono osservare in alternativa un periodo di quarantena di almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare con esito negativo.

Non è invece previsto alcun periodo di quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

CASO DURATAE TERMINE  ISOLAMENTO
POSITIVI ASINTOMATICI 10 GIORNI +

TEST NEGATIVO

POSITIVI SINTOMATICI 10 GIORNI +

3 GIORNI SENZA SINTOMI +

TEST NEGATIVO

POSTIVI ASINTOMATICI DI LUNGO TERMINE 21 GIORNI +

7 GIORNI SENZA SINTOMI

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI 14 GIORNI oppure

10 GIORNI + TEST NEGATIVO